Inammissibile l’appello cautelativo contro il solo passaggio motivazionale non accertativo (C.G.A.R.S. n. 582 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello che si rivolga esclusivamente contro un passaggio della motivazione di una sentenza di rito, senza contestarne il dispositivo, è inammissibile quando quel passaggio non contenga alcun accertamento, nemmeno implicito, sulla pretesa sostanziale. La motivazione che si limiti a registrare ciò che l’Amministrazione «assume» come preesistente non fa propria la tesi dell’Amministrazione e non produce alcun pregiudizio. Manca, pertanto, l’interesse concreto e attuale richiesto dall’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il rinvio di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a., non essendo sufficiente il timore di un uso strumentale futuro della motivazione.
Il Fatto
Con diffida del 7 settembre 2017 il competente ufficio ministeriale intimava alle società insediate nel Sito di Interesse Nazionale di Priolo Gargallo di avviare, entro novanta giorni, le procedure di bonifica e ripristino ambientale della Rada di Augusta. L’atto richiamava una precedente sentenza del giudice amministrativo e assumeva che essa avesse già riconosciuto la responsabilità delle imprese destinatarie per la contaminazione dei fondali.
Le società impugnavano la diffida davanti al TAR Sicilia – Catania, con tre ricorsi per motivi aggiunti. Il TAR dichiarava inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti: il primo perché la diffida, qualificata come diffida in senso stretto, non era immediatamente lesiva; i secondi per la natura endoprocedimentale o non provvedimentale degli atti. Le spese erano compensate. Le società appellano contro il solo passaggio motivazionale in cui il TAR aveva scritto che la diffida «non ha carattere novativo (ma meramente ricognitivo di obblighi che l’Amministrazione assume come preesistenti)».
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della sentenza di primo grado: si tratta di una sentenza di rito, che non ha scrutinato il merito della pretesa ministeriale, non ha accertato l’esistenza di un obbligo di bonifica e non ha statuito sulla fondatezza della diffida. L’appello non contesta il dispositivo — anzi favorevole alle appellanti, perché ha escluso l’immediata impugnabilità dell’atto — ma si dirige contro un singolo passaggio della motivazione, di cui chiede l’espunzione.
La Corte esamina analiticamente il contenuto del passaggio. Il TAR non ha scritto che la diffida è ricognitiva «di obblighi accertati» né di obblighi esistenti in sé, ma di obblighi «che l’Amministrazione assume come preesistenti». Il verbo assume non introduce un accertamento del giudice: registra ciò che l’Amministrazione ritiene nell’esercizio del proprio potere. Il decisum non fa propria la tesi ministeriale, ma la assume come premessa fattuale, sulla quale — senza scrutinarla — qualifica l’atto ai fini della sua impugnabilità.
Tale percorso è coerente con la natura della decisione: se il TAR avesse accertato l’obbligo, non avrebbe potuto dichiarare il ricorso inammissibile, ma avrebbe dovuto decidere nel merito. La declaratoria in rito è dunque logicamente incompatibile con un accertamento, anche implicito, sulla fondatezza della pretesa. Ne deriva che la sentenza non contiene alcuna statuizione che accerti o presupponga la responsabilità delle appellanti, né alcun effetto preclusivo per i futuri giudizi di merito, nei quali restano integre tutte le difese.
Manca quindi l’interesse concreto e attuale all’impugnazione. Il timore che la motivazione sia strumentalmente invocata dall’Amministrazione non integra un interesse giuridicamente rilevante, tanto più in assenza di accertamento di merito. A conferma, il Collegio valorizza in termini assorbenti la clausola con cui le stesse appellanti avevano concluso l’atto: si erano impegnate a prendere atto dell’inammissibilità qualora il CGA avesse ritenuto che la pronuncia non recasse avallo alla tesi ministeriale. Verificata la premessa, l’appello è inammissibile. Il giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado non copre il merito della pretesa ministeriale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.