Procura alle liti generica su foglio separato: ricorso per ottemperanza inammissibile (TAR Lombardia n. 2262 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura alle liti deve essere speciale, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., e quindi deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità giudiziaria adita. La procura rilasciata su supporto analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, priva degli elementi identificativi della controversia, non può ritenersi validamente apposta in calce all’atto, non operando l’eccezione di cui all’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. Tale carenza è insanabile per i ricorsi notificati successivamente alla pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, non essendo configurabile né il potere di rinnovazione ex art. 182, secondo comma, c.p.c., né l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 2.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025. Nell’atto introduttivo, la ricorrente chiedeva l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora e delle spese di lite.
Il Ministero si costituiva per resistere, e all’esito della Camera di consiglio del 7 maggio 2026 il Collegio rilevava l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti, conferita su un documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente escluso la necessità di attivare il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., rilevando che, in assenza del difensore della ricorrente in udienza, la parte rinuncia tacitamente al diritto di controdedurre sulla questione rilevata d’ufficio, conformemente all’orientamento del Consiglio di Stato richiamato in motivazione.
Nel merito, il Collegio ha aderito al proprio recente orientamento secondo cui la procura alle liti, redatta su foglio analogico separato e notificata in copia informatica unitamente al ricorso, deve comunque contenere gli elementi essenziali per individuare la controversia. La dicitura generica riportata nell’atto di delega, riferita al “presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti”, non indica né il Tribunale amministrativo adito né gli estremi della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, risultando quindi inidonea a integrare i requisiti della procura speciale richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm..
La Corte ha escluso l’operatività dell’eccezione della procura apposta in calce, di cui all’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, poiché la mera congiunzione telematica del foglio separato al ricorso non garantisce che la parte rilasciante abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo conferito, né dimostra l’anteriorità o la contestualità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. Sotto questo profilo, il Collegio ha espressamente disatteso il precedente orientamento che riteneva valida la procura digitalizzata allegata alla PEC di notifica, in quanto tale modus procedendi si pone in dissonanza con i principi affermati dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o, quanto meno, essere coeva al ricorso.
Quanto alla sanabilità del vizio, la Corte ha richiamato il disposto degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., rilevando che la giurisprudenza, anche a seguito della pronuncia dell’Adunanza plenaria, esclude la possibilità di rinnovazione, attesa la natura di requisito di ammissibilità del ricorso. Parimenti è stata negata la concessione dell’errore scusabile, non ricorrendo un’ipotesi di obiettiva incertezza normativa, poiché la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11/2025 non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, al quale la parte avrebbe potuto prudenzialmente aderire.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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