Diniego permesso di soggiorno stagionale: no ad automatismi, serve valutazione concreta (TAR Marche n. 898 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può fondarsi su un automatismo derivante dalla mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta. L’Amministrazione è tenuta a una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Tale valutazione deve verificare se il mancato perfezionamento del rapporto lavorativo originario sia imputabile a circostanze estranee alla sfera di controllo del lavoratore e se il diniego risulti proporzionato rispetto all’effettivo percorso di inserimento lavorativo maturato medio tempore.
Il Fatto
Un cittadino straniero, fatto regolare ingresso in Italia con visto per lavoro stagionale, non riusciva a stipulare il contratto di soggiorno con il datore indicato nel nulla osta per cause a lui non imputabili, riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela. Trovata una diversa occupazione, presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno, rigettata dalla Questura per la mancata instaurazione del rapporto di lavoro originario.
Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare la non imputabilità dell’evento e la possibilità di rilasciare un titolo per attesa occupazione. Il TAR accoglieva la domanda cautelare; all’udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il provvedimento impugnato si fondava sull’assunto che la mancata stipula del contratto con il datore indicato nel nulla osta fosse automaticamente ostativa al rilascio del titolo, anche in presenza di una successiva occupazione. Il Collegio ritiene tale impostazione una mera applicazione formale della disciplina, contrastante con l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.
La fattispecie presenta elementi pacifici: il regolare ingresso su nulla osta legittimamente rilasciato e la mancata stipula del contratto non dipesa da inerzia o volontà del lavoratore, come comprovato dalla denuncia-querela. Tale circostanza esclude l’imputabilità dell’insuccesso del rapporto lavorativo al ricorrente.
La giurisprudenza richiamata ha chiarito che la revoca del nulla osta o il diniego del titolo non possono fondarsi su automatismi, dovendosi valutare la peculiarità della fattispecie e la situazione soggettiva del lavoratore, specie in presenza di un nuovo rapporto (Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 2550/2025; TAR Campania, Napoli, sent. n. 1572/2025).
Nel caso di specie il ricorrente ha documentato un nuovo rapporto di lavoro subordinato, attivando un concreto percorso di regolarizzazione; la sua posizione era quindi meritevole di valutazione come effettivo inserimento lavorativo alternativo. L’Amministrazione ha invece omesso ogni valutazione in concreto, limitandosi a ritenere in astratto impeditiva la mancata stipula con il datore originario.
Il provvedimento risulta quindi viziato per violazione di legge e difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente annullamento ai fini del riesame. Le spese sono compensate per la novità della controversia.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.