Revoca automatica del nulla osta e diniego del visto per lavoro subordinato (TAR Lazio n. 2875 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sub-procedimento di conferma del nulla osta al lavoro subordinato, disciplinato dall’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, si conclude con la revoca del nulla osta solo in assenza di conferma del datore di lavoro entro il termine di sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti. Se la rinuncia viene elaborata automaticamente dal sistema prima della scadenza di quel termine e il datore di lavoro ha comunque confermato l’interesse all’assunzione, il sub-procedimento è viziato da violazione di legge e da eccesso di potere per insufficiente istruttoria. Il diniego del visto di ingresso, fondato unicamente su tale chiusura negativa, è pertanto illegittimo per difetto del presupposto fattuale e giuridico, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione, restando fermo il potere dell’amministrazione di valutare, in sede di ri-esercizio, gli altri requisiti.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione competente e ha presentato al Consolato Generale d’Italia in Casablanca istanza di visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato. Il Consolato ha emesso un provvedimento di diniego, notificato nel febbraio 2025, rilevando che il nulla osta era stato revocato dallo Sportello Unico.

Il ricorrente ha impugnato, previa tutela cautelare, il diniego consolare e il presupposto atto di revoca del nulla osta, resistendo il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell’Interno. Dopo l’udienza camerale del 17 giugno 2025 il collegio ha disposto una relazione istruttoria a carico dell’amministrazione; il ricorrente ha poi depositato motivi aggiunti, impugnando anche tale relazione. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di merito del 27 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sull’omesso preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, è stato respinto. Il collegio ha rilevato che l’istituto non è applicabile ratione temporis al procedimento in esame. L’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 187/2024, ha introdotto nell’art. 4 d.lgs. n. 286/1998 il comma 7-bis, che esclude l’applicazione dell’art. 10-bis ai procedimenti relativi ai visti di ingresso e al rifiuto o alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto.

Quanto al regime intertemporale, il secondo comma del citato art. 1 fa decorrere la disposizione dalla data di decorrenza delle disposizioni per l’anno 2025 del d.P.C.M. 27 settembre 2023. L’art. 8 di quel decreto fissa l’avvio delle richieste di nulla osta alle ore 9:00 del 5, 7 e 12 febbraio. Da qui la conclusione che l’innovazione è entrata in vigore il 5 febbraio 2025 e si applica al procedimento conclusosi il 6 febbraio 2025.

Sono invece accolte, insieme ai motivi aggiunti, le censure relative al sub-procedimento di conferma del nulla osta di cui all’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998. La norma impone al datore di lavoro di confermare la richiesta entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti; in assenza di conferma la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato.

Dagli atti e dalle relazioni istruttorie emerge che il nulla osta è stato rilasciato il 1° febbraio 2025 e che il 4 febbraio 2025 il sistema ha elaborato automaticamente la rinuncia del datore di lavoro, in assenza di azioni dello stesso, con chiusura della pratica prima della scadenza del termine di sette giorni. È inoltre risultato che il successivo 12 febbraio 2025 è pervenuta al sistema, tramite portale, la conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro.

Il sub-procedimento è dunque viziato da violazione di legge e da eccesso di potere per insufficiente istruttoria. Il diniego del visto, basato unicamente sulla chiusura negativa del procedimento di conferma, è illegittimo in quanto emesso in difetto del suo presupposto fattuale e giuridico, con violazione di legge e difetto di istruttoria e di motivazione. Il collegio annulla gli atti impugnati, fermo il potere dell’amministrazione di valutare, in sede di ri-esercizio, gli altri requisiti, e condanna le amministrazioni in solido alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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