Improcedibile il ricorso quando il bene della vita è conseguito in pendenza (TAR Lazio n. 2016 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorrente consegua, in pendenza di giudizio, il bene della vita richiesto. Le condizioni dell’azione devono sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, fino al passaggio in decisione della controversia. La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla stessa parte ricorrente, preclude ogni pronuncia di merito. In assenza di opposizione dell’amministrazione, le spese di lite sono compensate.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Lazio chiedendo l’ammissione con riserva a un corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, a numero programmato, per posti liberi su anni successivi al primo. Il ricorso era diretto contro il bando dell’ateneo, le graduatorie pubblicate e i verbali della commissione valutatrice, oltre che contro il parziale diniego di accesso agli atti.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la graduatoria successiva, pubblicata a seguito della rivalutazione delle posizioni degli studenti. Nel corso del giudizio, con nota depositata il 5 gennaio 2026, la stessa ricorrente ha dichiarato di aver conseguito il bene della vita e di non avere più interesse a una decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente ha chiesto l’ammissione con riserva al corso a numero programmato e che, come da nota depositata in atti, ha successivamente conseguito il bene della vita. Da qui la dichiarazione di non avere più interesse a una decisione di merito.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui l’interesse a ricorrere non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia, citando TAR Lazio n. 15816/2023.
Ne deriva che il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La richiesta proviene dalla stessa ricorrente e non vi è stata opposizione da parte dell’amministrazione, peraltro costituita solo formalmente.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene che possano essere compensate tra le parti. Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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