Accise, il concessionario risponde in solido con il gestore dell’impianto (Cass. civ. Sez. V n. 1307 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accise, per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti il titolare della concessione è solidalmente responsabile, agli effetti fiscali, con il titolare della gestione dell’impianto per gli obblighi derivanti dalla gestione stessa, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1995. La responsabilità solidale non è esclusa dalla condotta illecita o fraudolenta del gestore, salvo che il concessionario provi il diligente esercizio dei propri poteri di ispezione e controllo sull’impianto. La previsione di tale responsabilità non contrasta con i parametri costituzionali, né con il diritto unionale, che anzi configura in capo al depositario autorizzato una responsabilità oggettiva di ampiezza maggiore. L’obbligo di motivazione degli atti tributari è assolto anche per relationem, mediante la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto richiamato.

Il Fatto

Alla società ricorrente, titolare della concessione al commercio di carburante presso un impianto di distribuzione stradale dato in gestione a una ditta individuale, fu notificato un avviso di pagamento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli chiese la somma di oltre centomila euro a titolo di omesso versamento delle accise per le annualità 2012/2014. L’Ufficio aveva accertato, all’esito di un controllo condotto presso l’impianto, la commercializzazione di carburante di contrabbando da parte del gestore, contestando le maggiori accise e le sanzioni a quest’ultimo e, in via solidale, alla concessionaria.

La società impugnò l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che accolse il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania, investita dell’appello dell’Ufficio, riformò la decisione e rigettò l’impugnazione, riconoscendo la validità dell’atto impositivo e il vincolo di solidarietà tra concessionaria e gestore. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l’Amministrazione ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché incentrati sulla ritenuta validità dell’atto impositivo, sono stati dichiarati infondati. La Corte ha richiamato l’art. 7 della legge n. 212 del 2000, chiarendo che l’obbligo di motivazione può essere adempiuto anche per relationem, quando l’atto riproduca il contenuto essenziale del documento richiamato, cioè l’insieme delle parti necessarie e sufficienti per sostenere il provvedimento. Il giudice tributario aveva correttamente applicato tale principio, già affermato da Cass. n. 9032 del 2013 e Cass. n. 4396 del 2018.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, nella formulazione del n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. successiva alla riforma del 2012, il vizio di motivazione è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali. L’omessa valutazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.

Il terzo motivo, con cui si contestava la responsabilità solidale del concessionario per la condotta fraudolenta del gestore, è stato parimenti respinto. La Corte ha richiamato l’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1995, che, dopo aver stabilito che la licenza per gli impianti stradali è intestata al gestore cui incombe la tenuta del registro di carico e scarico, prevede espressamente che il titolare della concessione e il titolare della gestione sono solidalmente responsabili, agli effetti fiscali, per gli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto.

Tale previsione è stata interpretata nel senso che il concessionario risponde in solido, in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico, con il gestore, salvo prova contraria del diligente esercizio dei suoi poteri di ispezione e controllo (Cass. n. 10689 del 2020; Cass. n. 21734 del 2023). Nel caso concreto la società non aveva illustrato in quali termini avesse adempiuto al dovere di vigilanza, violando il canone dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ. L’ultimo comma dell’art. 19 del d.P.R. n. 1269 del 1971 attribuisce al concessionario libero accesso agli impianti per esaminare registri, scorte e qualità dei prodotti.

La Corte ha infine escluso il contrasto con i parametri costituzionali e con il diritto unionale. La giurisprudenza della Corte di giustizia ha configurato in capo al depositario autorizzato una responsabilità di tipo oggettivo, non fondata sulla colpa, bensì sulla partecipazione a un’attività economica, con finalità di lotta alla frode e all’evasione fiscale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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