L’appello che chiedeva un nuovo progetto di vita individuale resta senza oggetto (C.G.A.R.S. n. 216 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un nuovo progetto individuale di vita, che sostituisce quello oggetto di contestazione, determina la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione dell’appello che su quel progetto si era incentrato. La caducazione dell’interesse va accertata d’ufficio e non è condizionata dalla concorde richiesta delle parti, che pure ne costituisce indice. Quando la materia del contendere risulta superata da atti successivi e le doglianze sul progetto sostitutivo siano state definite con pronunce passate in giudicato, l’appello è improcedibile. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse giustifica la compensazione delle spese del grado, non essendovi soccombenza sostanziale.

Il Fatto

L’Azienda Sanitaria Provinciale proponeva appello avverso la sentenza con cui il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, aveva accolto il ricorso dell’amministrato, assistito dall’amministratore di sostegno, avverso la scheda SVAMDI, il progetto di vita ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000 e una nota comunale. Il primo giudice aveva ravvisato l’incompletezza del progetto e il mancato espletamento delle competenze dell’Azienda.

L’appellante deduceva la responsabilità esclusiva del Comune nella redazione del progetto e la propria carenza di legittimazione passiva, contestava l’obbligo di compilazione della scheda e, in via subordinata, la violazione dell’art. 14 della legge n. 328/2000 e degli artt. 1 e 2 della legge n. 112/2016. Nelle more, il Comune trasmetteva un nuovo progetto di vita in data 18 maggio 2022, a sua volta impugnato davanti al TAR Catania e definito con pronunce sfavorevoli all’interessato, passate in giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la decisione non investe più il merito dei motivi di appello, poiché la vicenda ha registrato fatti sopravvenuti rilevanti. Il progetto di vita del 30 luglio 2021, oggetto del giudizio, risulta superato dal successivo progetto redatto il 18 maggio 2022. La materia del contendere originaria è dunque venuta meno per effetto di un atto amministrativo successivo che ha sostituito quello contestato.

Assume rilievo decisivo la circostanza che le contestazioni relative al nuovo progetto siano state definite con sentenza n. 46 del 13 gennaio 2023, confermata da questo Consiglio con sentenza n. 380/2023 e ulteriormente definita con sentenza n. 3397 del 13 novembre 2023, passata in giudicato. L’assetto degli interessi è quindi consolidato e non è più configurabile un interesse attuale alla pronuncia sull’appello.

La richiesta di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse proveniva, del resto, da entrambe le parti: l’appellata l’aveva formulata con memoria corredata di documentazione, l’appellante vi aveva aderito in vista dell’udienza. Il Collegio, tuttavia, non fonda la decisione sull’accordo processuale, bensì sull’accertamento oggettivo del venir meno dell’interesse, che opera sul piano dell’improcedibilità dell’impugnazione.

Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione tra le parti, coerentemente con la natura sopravvenuta della causa di improcedibilità. Il dispositivo dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. La decisione conferma l’orientamento secondo cui la sopravvenienza di un provvedimento satisfattivo o sostitutivo, non più contestabile, priva l’appello di oggetto, con declaratoria di improcedibilità anziché esame nel merito dei motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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