Ottemperanza e dissesto: spese del giudicato escluse dall’esecuzione (TAR Sicilia n. 3125 del 18.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, anche nella parte in cui è volto all’esecuzione di una condanna pecuniaria del giudice ordinario, è assoggettato al divieto di azioni esecutive sancito dall’art. 248, comma 2, T.U.E.L. per i debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Il divieto opera anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla dichiarazione di dissesto, purché le obbligazioni derivino da atti o fatti di gestione anteriori. È sufficiente che il debito appartenga alla gestione straordinaria, senza che rilevi la circostanza che l’organo straordinario gestisca separatamente i fondi destinati all’adempimento. L’ottemperanza è pertanto inammissibile in relazione alla statuizione sulle spese, in difetto di prova dell’avvenuta approvazione del rendiconto. Resta invece pienamente esigibile l’obbligo di rinnovazione della procedura selettiva imposto dal giudice del lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania – Sez. Lavoro n. 3599 del 21.10.2022. Con quella decisione era stata dichiarata l’illegittimità del provvedimento con cui l’amministrazione comunale aveva conferito a un altro dipendente la titolarità di una posizione organizzativa, ed era stato ordinato all’ente di rinnovare la procedura nel rispetto degli obblighi di motivazione e comparazione. Il giudice del lavoro aveva inoltre condannato il Comune al pagamento della metà delle spese processuali.
Lamentando l’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta. Il Comune si è costituito, deducendo di aver dato esecuzione alla sentenza mediante l’indizione di nuove procedure selettive e eccependo, quanto alle spese, l’inammissibilità della pretesa per effetto della dichiarazione di dissesto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso, proposto ritualmente ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., con notifica presso la sede reale dell’amministrazione e decorso del termine di centoventi giorni.
Nel merito, il TAR ha escluso che l’indizione di nuove procedure comparative, disposta con determina dirigenziale, costituisse esecuzione della sentenza. Il giudice del lavoro aveva annullato solo l’esito della procedura, non l’intera sequenza, e aveva imposto la rinnovazione secondo i criteri della contrattazione collettiva richiamata. Le nuove selezioni riguardavano profili differenti e regole procedurali successive di oltre sei anni: esse non integravano pertanto la rinnovazione dovuta.
Quanto alla statuizione sulle spese, il Collegio ha richiamato l’art. 248, comma 2, T.U.E.L., che dalla data della dichiarazione di dissesto inibisce le azioni esecutive per i debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Ha richiamato la natura esecutiva del giudizio di ottemperanza e la giurisprudenza amministrativa secondo cui rientrano in quella competenza non solo le poste già contabilizzate, ma anche le obbligazioni che costituiscano conseguenza diretta ed immediata di atti e fatti di gestione pregressi.
Il debito da spese derivava dal provvedimento adottato prima del dissesto. Il ricorrente non aveva allegato elementi di prova sull’avvenuta approvazione del rendiconto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile in relazione alla condanna pecuniaria.
Il TAR ha conseguentemente ordinato all’amministrazione di conformarsi al giudicato nel termine di sessanta giorni, nominando per l’ipotesi di inutile decorso il Segretario Generale della Città Metropolitana di Catania quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Le spese del giudizio sono state parzialmente compensate.
Nota della Redazione
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