Ammissibile la prova testimoniale scritta sulla simulazione dell’impegno a scontare (TAR Puglia n. 368 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prova testimoniale è ammissibile nel processo amministrativo, in virtù del rinvio di cui all’art. 39 c.p.a., anche nella forma della testimonianza scritta di cui all’art. 257-bis c.p.c., quando sia volta ad accertare che una dichiarazione di impegno, prodotta in sede di verifica di anomalia dell’offerta, sia stata invalidata da una controdichiarazione successiva, configurandosi un’ipotesi di simulazione. A tale fattispecie non si applica il divieto di prova per testi di cui all’art. 2722 c.c., ma la disciplina specifica dell’art. 1417 c.c., che consente detta prova. I sottoscrittori del patto simulato non versano in una situazione di incapacità a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c., essendo la loro eventuale posizione soggetta unicamente alla valutazione di attendibilità da parte del giudice. È, invece, inammissibile la prova testimoniale richiesta dalla controinteressata e articolata sul proprio legale rappresentante, portatore di un evidente interesse alla causa.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione di un appalto per il servizio di ristorazione dei detenuti negli istituti penitenziari della Puglia e della Basilicata, deducendo che l’aggiudicataria avrebbe prodotto, in sede di verifica di anomalia dell’offerta, una dichiarazione di impegno a praticare uno sconto, sottoscritta da un fornitore, poi invalidata da una controdichiarazione. Nell’ambito del giudizio cautelare, il TAR, con ordinanza precedente, aveva rilevato una lacuna istruttoria in ordine alla veridicità dei documenti, invitando le parti a formulare richieste istruttorie.

La società ricorrente ha quindi chiesto di essere ammessa alla prova testimoniale scritta, articolata su capitoli concernenti le circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe stato redatto il preventivo e successivamente apposta la postilla che ne dichiarava la nullità. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità della prova, deducendo il contrasto con il contenuto di un documento scritto, il divieto di cui all’art. 2722 c.c. per i patti aggiunti o contrari, la mancanza di data certa ex art. 2704 c.c. e l’incompatibilità a testimoniare dei sottoscrittori in quanto interessati alla prova.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto la prova testimoniale scritta ammissibile, qualificandola come mezzo istruttorio espressamente previsto dal codice di procedura civile e applicabile al processo amministrativo ai sensi dell’art. 39 c.p.a., in quanto compatibile con il carattere documentale del giudizio e quale contributo di conoscenza fornito da terzi estranei alla regiudicanda.

La prova è stata altresì giudicata rilevante, poiché mira ad accertare fatti idonei a dimostrare che la dichiarazione di impegno, della cui veridicità si controverte, sia stata il frutto di un accordo simulato tra il fornitore e l’aggiudicatario. Il riferimento alla controdichiarazione, che avrebbe invalidato l’impegno prima della produzione in gara, non integra il divieto di cui all’art. 2722 c.c., vertendosi in tema di simulazione, per la quale l’art. 1417 c.c. ammette la prova per testi.

Il Collegio ha quindi respinto l’eccezione basata sull’art. 2704 c.c., rilevando che la società ricorrente è estranea agli effetti negoziali diretti della scrittura privata e che il mezzo istruttorio mira a ricostruire le circostanze di un fatto storico, e ha ritenuto i capitoli di prova circostanziati ai sensi dell’art. 244 c.p.c..

Quanto all’eccezione di incapacità a testimoniare dei sottoscrittori dell’accordo, il TAR ha chiarito che gli stessi non si trovano in alcuna delle situazioni previste dall’art. 246 c.p.c., fermo restando il potere del giudice di valutarne l’attendibilità. Al contrario, è stata dichiarata inammissibile la prova testimoniale richiesta dalla controinteressata e articolata sul proprio legale rappresentante, trattandosi di soggetto con evidente interesse alla causa.

In accoglimento dell’istanza cautelare, finalizzata a mantenere integra la situazione fino al completamento dell’istruttoria, il TAR ha sospeso l’efficacia dell’aggiudicazione, ammesso la prova testimoniale e fissato i termini per la presentazione delle dichiarazioni scritte, disponendo la compensazione delle spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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