Esclusione per gravi illeciti professionali e misure di self-cleaning inadeguate (TAR Sicilia n. 662 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esclusione dalle gare pubbliche per gravi illeciti professionali, l’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 non opera alcun automatismo espulsivo: la stazione appaltante deve compiere una valutazione in concreto dell’affidabilità dell’operatore economico, articolata su due livelli. Deve anzitutto qualificare il comportamento pregresso come idoneo o meno a incrinare l’integrità dell’operatore; una volta decretata la qualificazione negativa, deve verificare se tale giudizio sia predicabile, a livello prognostico, rispetto alla procedura di gara. Rientra nel prudente apprezzamento dell’amministrazione valutare le misure di self-cleaning adottate in corso di procedura e la loro idoneità a garantire l’affidabilità nella fase esecutiva, potendo le stesse risultare insufficienti o persino sintomatiche di una sostanziale promiscuità tra le compagini societarie coinvolte.

Il Fatto

Una società partecipava a una procedura aperta, articolata in oltre mille lotti, per la fornitura triennale di dispositivi medici e protesici in favore delle aziende sanitarie del bacino occidentale siciliano, avvalendosi di due imprese ausiliarie. Con determinazione del 29 aprile 2025 la stazione appaltante ne disponeva l’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, e con successiva delibera ne determinava la non aggiudicazione dei lotti cui aveva partecipato.

La società impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria, l’omessa valutazione delle misure di self-cleaning e l’illegittima estensione degli effetti interdittivi riferiti a una distinta società. Con ricorso per motivi aggiunti censurava poi il subentro di altra società nelle forniture già aggiudicate. Resisteva la stazione appaltante, unitamente all’ANAC, all’ASP e alla controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le istanze di rinvio e di sospensione formulate all’udienza. Il giudizio di legittimità sul provvedimento di esclusione va cristallizzato sulle circostanze di fatto e sul quadro normativo vigenti al momento della sua adozione, in applicazione del principio tempus regit actum. La vicenda pendente davanti alla CGARS, inoltre, non si pone in rapporto di pregiudizialità necessaria e il quesito ivi formulato non risulta sovrapponibile a quello del presente giudizio.

Nel merito, il ricorso introduttivo è infondato. Il provvedimento di esclusione è stato adottato all’esito di un’istruttoria analitica, che ha coinvolto pienamente la ricorrente e gli altri soggetti interessati. Le ragioni dell’esclusione risultano coerenti con le circostanze acquisite: il collegamento sostanziale tra la ricorrente e altra società, l’applicazione di misure cautelari a soggetti collegati, la riferibilità delle condotte a episodi di corruzione e turbativa d’asta e l’inidoneità delle misure di self-cleaning a ripristinare integrità e affidabilità.

Il Collegio richiama il principio per cui non sussiste alcun automatismo espulsivo e la stazione appaltante deve verificare l’idoneità delle misure correttive a garantire l’affidabilità nella fase esecutiva, anche in presenza di una causa di esclusione. Conferma inoltre che il grave illecito professionale va riferito a tutti coloro che sono in grado di orientare le scelte del concorrente, operando il principio del contagio, e che l’esclusione può fondarsi su fatti oggetto di procedimento penale a prescindere dalla definitività degli accertamenti.

Quanto ai motivi aggiunti, riqualificati come ricorso autonomo, il Collegio ne supera l’eccezione di inammissibilità e li rigetta nel merito. Le cessioni di ramo d’azienda, prive di autonomia funzionale e involgenti la medesima compagine familiare, evidenziano una sostanziale continuità tra le società, volta ad aggirare la responsabilità patrimoniale e le misure interdittive. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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