Cessazione materia contendere per pagamento tardivo e compenso commissario ad acta (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 69 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale pagamento delle somme dovute dall’ente previdenziale, ancorché intervenuto in corso di causa e solo a seguito della nomina del commissario ad acta, determina la cessazione della materia del contendere. L’importo della sorte capitale fissato nella sentenza non definitiva è immodificabile se non censurato nei modi e nei termini propri. Le domande ulteriori e diverse rispetto all’ottemperanza costituiscono un quid pluris che travalica i limiti del giudizio di ottemperanza. La condotta dell’ente che rende inevitabile la nomina del commissario ad acta giustifica la condanna al pagamento del relativo compenso, da liquidarsi con separato provvedimento.
Il Fatto
Una vedova agisce in ottemperanza alla sentenza n. 1036/2011 di questa Sezione, con cui era stata riconosciuta la pensione privilegiata diretta spettante al coniuge defunto. Con sentenza non definitiva n. 424/2023 la Sezione revoca la propria precedente sentenza n. 588/2015 e, in sede rescissoria, accoglie parzialmente la domanda, condannando l’INPS al pagamento di 3.983,70 euro lordi per gli arretrati maturati dal 1° febbraio 1993 al 31 agosto 1997.
Assegnato termine all’ente per i conteggi e la prova del pagamento, l’INPS dapprima si limita a una riserva d’appello e a una memoria difensiva. Solo in seguito dispone il pagamento. Rilevata una discordanza tra la cifra versata e il dovuto, il giudice assegna un ulteriore termine per la differenza di 512,78 euro per sorte capitale, oltre accessori. Perdurando l’inerzia dell’ente, veniva nominato un commissario ad acta. Il conguaglio di 702,88 euro viene infine disposto e confermato.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove da un dato fermo: l’importo di 3.983,70 euro lordi di sorte capitale è ormai immodificabile, perché fissato nella sentenza non definitiva. Eventuali contestazioni sul quantum avrebbero dovuto investire quella decisione, non il prosieguo del giudizio. L’INPS, del resto, nulla ha dedotto contro la congruità della cifra e contro le considerazioni dell’ordinanza del 18 marzo 2024, integralmente richiamate.
Neppure la ricorrente ha formulato specifiche doglianze avverso la medesima ordinanza. Le perplessità riferite dal commissario ad acta non sono ammissibili, tanto più che la parte ha sollecitato la definizione del giudizio all’udienza di discussione. La Corte esclude quindi che possano trovare ingresso in questa sede.
La domanda ulteriore proposta dalla ricorrente — l’applicazione dell’art. 65 del d.P.R. n. 1092/1973 e l’aggiornamento della pensione di reversibilità — è qualificata come quid pluris. Essa travalica i limiti del giudizio di ottemperanza e, a maggior ragione, della fase conseguente a una sentenza non definitiva. La sede propria resta il giudizio di cognizione.
Poiché l’ente ha integralmente corrisposto quanto dovuto, la Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine all’ottemperanza alla sentenza n. 1036/2011.
Sul regolamento delle spese, il parziale accoglimento della revocazione giustifica la compensazione di metà delle spese, con condanna dell’INPS alla residua metà, liquidata in 2.000 euro oltre accessori. A carico dell’ente, la cui condotta ha reso inevitabile la nomina del commissario, è posto il compenso di quest’ultimo, da liquidarsi con separato provvedimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.