La Commissione di selezione non può elevare la qualificazione scientifica ad autonomo criterio di valutazione per la nomina nel Cda di Ateneo (TAR Abruzzo n. 597 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’interpretazione delle clausole della lex specialis di una procedura selettiva, l’espressione “comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello” deve essere letta in chiave disgiuntivo-alternativa, in applicazione del criterio del favor partecipationis. La qualificazione scientifica e culturale del candidato non costituisce un autonomo e ulteriore requisito di partecipazione o criterio di valutazione, ma il parametro attraverso cui accertare il possesso dell’esperienza professionale di alto livello, alternativa alla comprovata competenza gestionale. È, pertanto, illegittimo l’operato della commissione di selezione che, elevando i titoli scientifici a criterio autonomo, attribuisca loro un punteggio aggiuntivo e sommi tale punteggio a quello assegnato per la verifica dei requisiti di qualificazione, così consentendo la designazione di candidati privi del requisito richiesto dalla legge e dall’avviso. L’effetto conformativo dell’annullamento impone la riformulazione della designazione sulla base del solo criterio dei titoli di servizio e di gestione.
Il Fatto
L’Università di Teramo aveva avviato una procedura di selezione interna per la designazione di cinque membri del Consiglio di Amministrazione. Con decreti separati, due docenti avevano impugnato gli atti della procedura, deducendo l’illegittimità dei criteri adottati dalla Commissione che, nel formare la lista dei candidati, aveva attribuito un punteggio separato ai titoli scientifici, sommato a quello relativo ai titoli di servizio.
Secondo i ricorrenti, tale operato violava lo Statuto e la lex specialis, che individuavano quale unico requisito la comprovata competenza gestionale ovvero un’esperienza professionale di alto livello, con necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale solo quale criterio di verifica del requisito alternativo. I giudizi erano stati riuniti per connessione oggettiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente riunito i ricorsi per l’identità del petitum e della causa petendi. Nel merito, ha affrontato l’interpretazione della clausola contenuta nell’avviso che richiedeva il possesso di una “comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello, con necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale”.
La Corte ha richiamato i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., sottolineando come la congiunzione “ovvero” sia semanticamente ambigua, potendo assumere funzione disgiuntiva o esplicativa. In presenza di aporie interpretative, il Collegio ha applicato l’art. 1367 c.c. e il criterio del favor partecipationis, privilegiando la lettura che consente la più ampia partecipazione.
In base a tale criterio, la congiunzione “ovvero” è stata interpretata in senso disgiuntivo-alternativo. La competenza gestionale e la qualificazione scientifica non sono requisiti cumulativi, ma requisiti alternativi. La “qualificazione scientifica e culturale” rappresenta, pertanto, il parametro per accertare l’esperienza professionale di alto livello, non un titolo autonomo di valutazione.
La Commissione aveva invece distinto la valutazione dei titoli di servizio da quella dei titoli scientifici, attribuendo a questi ultimi un punteggio ulteriore. Così facendo, ha elevato la qualificazione scientifica a criterio autonomo e aggiuntivo, violando il vincolo contenuto nella lex specialis. La valutazione dei titoli scientifici avrebbe potuto solo corroborare il requisito dell’elevata professionalità, non già fondare l’inserimento in lista di candidati privi del requisito principale di qualificazione.
Il Collegio ha accolto i ricorsi e, a fronte dell’assorbimento delle censure subordinate, ha annullato gli atti impugnati. L’effetto conformativo consiste nell’obbligo, per il Senato Accademico, di riformulare la designazione sulla base del solo criterio dei titoli di servizio, senza considerare la valutazione dei titoli scientifici, con spese di lite a carico dell’Università e compensazione nei confronti dei controinteressati.
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Nota della Redazione
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