Ottemperanza alla Carta del Docente e nomina del Commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2251 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il difetto di impugnazione della sentenza del giudice ordinario e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, integrano i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Il giudice amministrativo accerta l’inadempimento e ordina all’Amministrazione la puntuale esecuzione del titolo entro un termine. Alla scadenza infruttuosa nomina Commissario ad acta, con facoltà di delega. Se il commissario è un dirigente della stessa Amministrazione intimata, l’attività è coperta dall’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non genera compenso.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, una sentenza che riconosceva il diritto al contributo di € 1.500,00 per la Carta del Docente, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli aa.ss. 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza, notificata nel 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione.

Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha adito il TAR Sicilia ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., chiedendo la condanna all’assegnazione della Carta con accreditamento della somma, oltre interessi, e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia. L’Amministrazione si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La documentazione in atti attestava la mancata impugnazione della sentenza, confermata da certificazione di Cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti indicati.

Il TAR ha ordinato all’Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla completa ottemperanza del titolo azionato. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, ha nominato Commissario ad acta, su istanza di parte, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.

Sul compenso del commissario, il Collegio ha escluso ogni emolumento, trattandosi di dirigente della stessa Amministrazione resistente. Ha richiamato l’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per l’ottemperanza ai decreti di equa riparazione ma applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il Collegio ha richiamato in tal senso TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, debitamente compilato, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco degli indirizzi PEC per il P.A.T.

Le spese di lite, in ragione della regola della soccombenza e della non particolare complessità delle questioni, sono state poste a carico dell’Amministrazione intimata e liquidate in € 552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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