Il pagamento della quota ridotta del payback sanitario determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 6772 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95/2025, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Tale pagamento non integra un evento satisfattivo della pretesa demolitoria azionata in giudizio, ma determina la certa e definitiva inutilità della pronuncia, configurando una sopravvenuta carenza di interesse che conduce alla declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., e non alla cessazione della materia del contendere. La dichiarazione di improcedibilità non richiede l’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni, previsto dalla norma solo ai fini della cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nella commercializzazione e distribuzione di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio gli atti con cui la Regione Veneto e il Ministero della Salute avevano determinato gli importi dovuti a titolo di payback sanitario per gli anni 2015-2018, ivi compresa l’imposizione di pagamento di € 163.551,87, nonché i presupposti decreti ministeriali e l’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni. A fondamento del ricorso, la società ha contestato la legittimità dell’intero meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.

In vista dell’udienza di trattazione, la società ha dichiarato di aver versato alla Regione resistente le somme nella misura ridotta del 25 per cento di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Si sono costituite le amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando le disposizioni di cui all’art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015 e all’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, che pongono a carico delle aziende fornitrici gli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa. Ha quindi esaminato la portata della norma sopravvenuta che, per gli anni 2015-2018, ha previsto l’assolvimento degli obblighi mediante il versamento della quota ridotta, con effetto estintivo dell’obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale.

Il Tribunale ha escluso che nella fattispecie potesse trovare applicazione l’istituto della cessazione della materia del contendere, che presupporrebbe l’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti oggetto della domanda demolitoria. Il pagamento effettuato dalla società, ha osservato il Collegio, si sostanzia in una situazione di fatto e di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per essere venuta meno l’utilità della pronuncia per il ricorrente.

Il Collegio ha precisato che il versamento non costituisce evento satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, consistente nell’annullamento degli atti impugnati al fine di non effettuare pagamento alcuno. Ne consegue che, non potendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., richiamando in tal senso il precedente di Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247. La peculiarità della materia trattata ha indotto alla compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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