Sicurezza vetrate scolastiche e principio di risultato negli appalti PNRR (TAR Campania n. 1298 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare per l’affidamento di lavori finanziati con fondi PNRR, una volta stipulato il contratto, l’annullamento dell’affidamento non ne comporta la caducazione e il risarcimento è dovuto solo per equivalente. Il giudice amministrativo, su domanda del ricorrente, può comunque accertare l’illegittimità dell’aggiudicazione ai fini dell’eventuale azione risarcitoria. L’offerta di un prodotto privo degli standard minimi di sicurezza imposti dalle norme UNI richiamate dalla lex specialis integra violazione degli atti di gara, quand’anche il disciplinare non rechi un’espressa previsione sanzionatoria. Il principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. n. 36/2023 impone la qualità della prestazione, non solo il contenimento dei costi.

Il Fatto

Un Comune ha indetto una gara, finanziata con fondi del PNRR, per la riconversione di spazi inutilizzati di un edificio scolastico da destinare a mensa, con importo a base di gara di € 450.000,00 e aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al termine delle operazioni l’impresa aggiudicataria ha conseguito 97,06 punti; la ricorrente si è classificata seconda con 92,52 punti.

Con determina comunale è stata disposta l’aggiudicazione. La seconda classificata ha impugnato gli esiti della gara con cinque censure, lamentando tra l’altro il superamento dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica e la difformità delle vetrate offerte rispetto agli standard di sicurezza. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, ha fissato l’udienza di merito e disposto una verificazione. Nelle more è stato stipulato il contratto di appalto; la ricorrente ha quindi mantenuto interesse all’accertamento dell’illegittima aggiudicazione al solo fine risarcitorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021, che richiama l’art. 125, comma 3, cod. proc. amm.: fuori dai casi di gara senza bando e di stipula in violazione dei termini minimi, la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato e il risarcimento avviene solo per equivalente. Poiché la controversia riguarda un appalto PNRR e il contratto è stato concluso in corso di causa, la ricorrente non avrebbe potuto ottenere il subentro nell’affidamento. Resta l’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.

I primi due motivi, trattati congiuntamente, riguardano il limite di “5 pagine fronte/retro” dell’offerta tecnica. Il Collegio esclude che l’aggiudicataria dovesse ricevere punteggio zero. Il disciplinare non prevedeva alcuna sanzione per il superamento del limite: la clausola è norma imperfetta, priva di comminatoria espulsiva. In assenza di una espressa previsione di esclusione, la relazione tecnica può essere redatta come l’offerente ritiene, fermo l’interesse a una sintesi valutata positivamente.

Il quarto motivo, sulle migliorie indicate nel computo metrico non estimativo, è infondato: tale computo ha valore di mera traccia indicativa, estraneo al contenuto essenziale dell’offerta. Il quinto motivo contesta i punteggi tecnici e si scontra con la discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per abnormità; la ricorrente ha chiesto un indebito sindacato sostitutorio. Il motivo sulla mancata verifica del costo della manodopera è privo di rilievo sostanziale.

È fondato il terzo motivo. L’aggiudicataria ha offerto un vetrocamera basso emissivo “4/16/4 mm”, privo di stratificazione di sicurezza. La verificazione ha confermato che tale configurazione non raggiunge la classe minima 2B2 richiesta dalla UNI EN 12600 e dalla UNI 7697:2021 per gli edifici scolastici. Le resistenti sostenevano che nessun atto di gara imponesse tale conformità; il Collegio rileva invece che l’art. 48 del progetto esecutivo richiama espressamente i criteri delle norme UNI per la sicurezza. Il richiamo non integra un conflitto tra fonti della lex specialis, ma una loro ordinaria integrazione.

La conformità agli standard di sicurezza costituisce elemento strutturale immanente della legge di gara. Il principio del risultato non riguarda solo rapidità ed economicità, ma la qualità della prestazione. Il principio di equivalenza non è invocabile, perché presuppone la conformità sostanziale alle specifiche, qui mancante. Il Tribunale accerta quindi l’illegittimità dell’aggiudicazione, precisando che l’accoglimento della censura non avrebbe implicato automaticamente l’esclusione della controinteressata, ma solo la riedizione della valutazione dell’offerta, rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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