Riallocazione costi manodopera in spese generali viola immodificabilità offerta (TAR Lazio n. 6770 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, l’operatore economico non può modificare il costo del lavoro indicato in offerta, riallocandone componenti (quali le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo e il costo del manager di lotto) nella voce delle spese generali. L’art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 impone l’indicazione separata dei costi della manodopera a pena di esclusione, sicché la loro surrettizia compensazione con altre voci dell’offerta integra un’inammissibile rettifica di un elemento essenziale dell’offerta economica. La modifica è consentita solo in casi eccezionali, quali errori di calcolo di modesta entità o sopravvenienze di fatto o di diritto, che non ricorrono quando la variazione incida in misura superiore al 6% sul costo del lavoro. La violazione comporta l’annullamento dell’aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

Il Fatto

ATAC S.p.A. aveva bandito una gara per l’affidamento del servizio di pulizia del comparto metro, aggiudicato al costituendo RTI composto da Team Service Scarl e Snam Lazio Sud. A seguito dell’impugnazione proposta dalla seconda classificata, il TAR Lazio, con sentenza n. 15081/2025, aveva accolto il ricorso limitatamente al vizio di istruttoria e motivazione sulla verifica di congruità dell’offerta, demandando alla stazione appaltante la riedizione del giudizio di anomalia. In esecuzione della pronuncia, ATAC aveva rinnovato la verifica avvalendosi di un consulente del lavoro, confermando con deliberazione n. 50/2025 la congruità dell’offerta e l’aggiudicazione del lotto. La seconda classificata ha impugnato i provvedimenti di conferma, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta per l’illegittima riallocazione dei costi della manodopera nelle spese generali. Si è costituita anche l’aggiudicataria, proponendo ricorso incidentale per l’esclusione della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il TAR dichiara preliminarmente irricevibile il ricorso incidentale per tardività, essendo stato notificato oltre il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso principale, pur a fronte di fatti obiettivamente conoscibili già da precedente data. Passando all’esame del ricorso principale e dei motivi aggiunti, il Collegio ritiene fondata la censura relativa alla violazione del principio di immodificabilità dell’offerta. Richiamato il quadro normativo di cui agli artt. 41, 108 e 110 del D.Lgs. n. 36/2023, la sentenza osserva che l’obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera, sanzionato con l’esclusione, risponde alla finalità di consentire un controllo incisivo sul rispetto dei minimi salariali e delle condizioni di lavoro. L’indicazione separata del costo del lavoro costituisce elemento essenziale e imprescindibile dell’offerta economica, non suscettibile di essere aggirato attraverso meri aggiustamenti contabili.

Nel caso di specie, l’aggiudicataria, in sede di giustificazioni, ha mantenuto invariata la voce “Costo della manodopera” ma ha allocato tra le “Spese Generali” voci quali il manager di lotto e le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, per un ammontare di 529.214,35 euro, determinando una crescita del costo del lavoro di circa il 6%. Tale operazione, prosegue il TAR, è preclusa dalla legge e dalla giurisprudenza, che ammettono modifiche del costo del lavoro solo in casi del tutto eccezionali, come errori di calcolo di modesta entità o sopravvenienze, qui non ricorrenti. La giurisprudenza richiamata, ivi incluse le sentenze del Consiglio di Stato n. 5644/2021 e n. 6918/2025, conferma che la riallocazione dei costi della manodopera nelle spese generali costituisce un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo dell’offerta economica.

Le spese generali, precisa il Collegio richiamando l’art. 31 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, assolvono alla funzione di copertura dei costi indiretti dell’attività imprenditoriale e non possono essere concepite come una riserva per supplire a carenze nella copertura di voci strutturali come la manodopera. L’ammissione di una compensazione tra queste categorie comprometterebbe la trasparenza del meccanismo concorrenziale. In ragione della natura del vizio riscontrato, l’esclusione dell’aggiudicataria costituiva atto dovuto, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione confermata all’esito della rinnovata verifica. Il TAR accoglie pertanto il ricorso e i motivi aggiunti, annulla l’aggiudicazione e dichiara l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, accogliendo la domanda di subentro della seconda classificata, previa verifica dei requisiti di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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