Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse su impugnazione di atti endoprocedimentali (TAR Puglia, n. 1071 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente prima che la causa venga trattenuta in decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo, in base al quale la parte ha piena disponibilità dell’azione e il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, deve prendere atto della dichiarazione resa e pronunciarsi in conformità.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, una nota della Provincia di Brindisi che comunicava l’insussistenza dei presupposti per considerare il provvedimento finale di V.I.A. come accertamento di compatibilità paesaggistica dell’intervento, consistente in un impianto fotovoltaico. Con successivi motivi aggiunti aveva inoltre impugnato il provvedimento con cui il medesimo ente aveva rigettato la richiesta di conversione della procedura di V.I.A. in P.A.U.R., esprimendo giudizio non favorevole di compatibilità ambientale.

Il giudizio era stato rinviato su istanza della stessa ricorrente e, in data successiva, la società aveva depositato una memoria con cui chiedeva dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse proveniente dalla parte ricorrente. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio.

Tale dichiarazione provoca la doverosa e obbligata presa d’atto del giudice, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Il giudice è pertanto tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. II, n. 120/2023 e n. 7816/2022).

In applicazione di tali principi, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La peculiarità della vicenda e l’esito in rito del giudizio hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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