Impianto fotovoltaico e incombente istruttorio sullo stato del procedimento PUA (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, ord. n. 1069 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nell’esercizio dei poteri istruttori, dispone un incombente nei confronti dell’Amministrazione competente al fine di verificare la permanenza dell’interesse ad agire, quando la parte ricorrente abbia avviato un procedimento parallelo per il rilascio del Provvedimento Unico in materia Ambientale. L’inerzia dell’Amministrazione rispetto ad un precedente ordine istruttorio legittima il rinnovo dell’incombente, con l’assegnazione di un termine perentorio e l’avvertimento della trasmissione degli atti alle Autorità competenti per la valutazione di eventuali profili di responsabilità. La sospensione del giudizio e il rinvio a nuova udienza costituiscono le conseguenti statuizioni processuali.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui la Provincia di Brindisi ha espresso giudizio non favorevole di compatibilità ambientale in relazione a un progetto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 16,128 MW, e delle relative opere di connessione.

Nelle more del giudizio, la ricorrente ha rappresentato di aver presentato un’istanza ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 152 del 2006 per il rilascio del Provvedimento Unico in materia Ambientale (PNIEC-PNRR), la cui definizione avrebbe fatto venir meno l’interesse alla decisione. Il processo è stato quindi rinviato più volte su istanza della società.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che in una controversia parallela, in cui era stata presentata analoga istanza, era sopravvenuta la determinazione positiva di VIA e, successivamente, il provvedimento di autorizzazione unica finale, determinando il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.

Con la precedente ordinanza n. 1433 del 28.10.2025, il Tribunale aveva già disposto un’istruttoria a carico dell’Amministrazione statale, la quale era però rimasta inerte. Il Tribunale ha quindi ritenuto opportuno rinnovare l’incombente per acquisire una documentata relazione sull’effettivo stato di avanzamento del procedimento per il rilascio del P.U.A., anche al fine di valutare la permanenza della condizione dell’azione dell’interesse ad agire.

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è stato invitato a depositare in giudizio una relazione, con la relativa documentazione giustificativa, precisando le fasi procedimentali ancora necessarie e le presumibili tempistiche per l’effettivo rilascio del provvedimento. È stato assegnato il termine di giorni 120 dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, con l’espresso avvertimento che, in caso di inottemperanza, si procederà alla trasmissione degli atti alle Autorità competenti per il vaglio degli eventuali profili di responsabilità del responsabile del procedimento.

Il Collegio ha infine disposto la sospensione di ogni pronuncia sul ricorso e il rinvio della causa all’udienza pubblica del 07.06.2027.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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