Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal difensore (TAR Molise n. 206 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio amministrativo è governato dal principio dispositivo. Sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione. Il Giudice ha il dovere di accertare d’ufficio la sussistenza dell’interesse al ricorso solo quando la parte insista per la decisione; non ha invece il potere di procedere d’ufficio quando la parte deduca di non avere interesse. In tale ipotesi, in ossequio al principio dispositivo, è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, conserva lo ius postulandi con riguardo al processo in corso, sia per la legittimazione a ricevere atti sia per quella a compierli nell’interesse del mandante.
Il Fatto
La società ricorrente, intenzionata a realizzare un impianto agro-voltaico, aveva chiesto alla Soprintendenza del Molise se una determinata zona fosse interessata da procedimenti di tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. Con la nota impugnata, la Soprintendenza aveva escluso l’esistenza di procedimenti in corso ma aveva rilevato che l’area era limitrofa al tratturo S. Andrea-Biferno e ricadeva nel perimetro del PTPAAV n. 2, la cui approvazione equivarrebbe a dichiarazione di notevole interesse pubblico. La società aveva impugnato la nota e il piano, “a soli fini prudenziali”, contestando che la mera inclusione nell’area pianificata equivalesse a dichiarazione di notevole interesse pubblico.
La Motivazione della Corte
L’Avvocatura erariale aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di lesività del provvedimento impugnato, trattandosi di atto endoprocedimentale. Nel corso del giudizio la difesa della ricorrente aveva chiesto rinvii per valutare la proposizione di motivi aggiunti, mai formulati, e il difensore originario aveva depositato dichiarazione di rinuncia al mandato, senza che per lungo tempo fosse intervenuta alcuna sostituzione processuale.
Il Collegio, all’udienza dell’11.02.2026, aveva rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità per carenza di lesività, assegnando alle parti il termine per dedurre. Con la memoria del 24.03.2026 la nuova difesa della società, formalmente costituita in sostituzione del precedente difensore, aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, motivata dall’abbandono dell’iniziativa relativa al progetto, chiedendo la compensazione delle spese.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il difensore rinunciante conserva lo ius postulandi fino alla sostituzione, sia per ricevere atti sia per compierli nell’interesse del mandante. Richiama inoltre l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018, che ha chiarito come il rito amministrativo sia governato dall’impulso di parte: la rinuncia è un diritto potestativo insindacabile dal Giudice, esercitabile in qualsiasi momento fino alla decisione, anche nella forma della dichiarazione di perdita di interesse.
La Corte precisa il confine del potere di accertamento d’ufficio: il Giudice deve verificare l’effettiva sussistenza dell’interesse al ricorso quando la parte insista per la decisione, ma non può sostituirsi alla valutazione della parte che deduca l’insussistenza dell’interesse ad agire. In questo caso, la dichiarazione della difesa della ricorrente è inequivocabile nel rappresentare il venir meno dell’interesse alla decisione di merito, sicché il Collegio è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso, con compensazione integrale delle spese per le eccezionali ragioni di legge.
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Nota della Redazione
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