Improcedibilità dell’istanza di permesso di costruire per carenze documentali senza soccorso istruttorio (TAR Campania n. 2334 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La carenza documentale di una domanda di permesso di costruire non legittima il Comune a dichiarare automaticamente l’improcedibilità dell’istanza. Prima di adottare un simile esito, l’Amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio e la richiesta di integrazione documentale previsti dall’art. 20, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 6 l. n. 241/1990. Solo il mancato riscontro del privato alla richiesta di integrazione può giustificare la declaratoria di improcedibilità. È illegittimo, pertanto, il provvedimento che rigetta l’istanza per incompletezza documentale senza aver previamente esperito la cooperazione procedimentale.
Il Fatto
Una società presenta istanza di permesso di costruire per un parcheggio a servizio della propria struttura ricettiva, chiedendo contestualmente l’accertamento di conformità delle opere già realizzate e oggetto di una precedente ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. Il Comune, con provvedimento del 3 agosto 2024, dichiara improcedibile la richiesta per asserite carenze documentali, affermando che la domanda non formalizza l’ottemperanza e che andrebbe riformulata in sanatoria.
La società impugna quel provvedimento e il successivo verbale di accertamento di inadempienza redatto il 28 settembre 2024 dalla Polizia Municipale, deducendo la violazione degli artt. 20 e 36 d.P.R. n. 380/2001 e il difetto di istruttoria e di motivazione. Il ricorso giunge al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondati e assorbenti il primo e il secondo motivo. Sulla qualificazione della domanda, il TAR rileva che l’istanza presentata dalla ricorrente era diretta anche all’accertamento di conformità in sanatoria, come si evince dal punto a.3 della domanda, ove è richiamato l’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. Risulta quindi erronea l’affermazione del Comune secondo cui la richiesta avrebbe dovuto essere riformulata in sanatoria.
Il passaggio centrale riguarda le carenze documentali. Esse, precisa il TAR, ove non rendano del tutto inammissibile la domanda, non possono condurre in via automatica alla dichiarazione di improcedibilità. L’art. 20, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 impone di esperire preventivamente la procedura di integrazione documentale. Solo se, a fronte della richiesta, il privato non abbia provveduto, l’esito sfavorevole diventa legittimo. L’eventuale incompletezza, al più, esonera il Comune dall’obbligo di pronunciarsi espressamente entro i termini procedimentali.
Il Collegio richiama il principio di leale cooperazione procedimentale di cui alla l. n. 241/1990: la carenza documentale può dar luogo a improcedibilità solo se l’Amministrazione ha prima formulato una specifica richiesta di integrazione. In tal senso è richiamata la giurisprudenza del TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 2813 del 2016, secondo cui è illegittimo il diniego motivato dal solo riferimento all’incompletezza della documentazione depositata.
Il TAR valorizza altresì il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, istituto generale del procedimento invocabile come parametro di legittimità dell’azione amministrativa, richiamando la propria precedente pronuncia sez. VII, n. 2473 del 2024. Il ricorso è accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati, viziati per difetto di istruttoria, di motivazione e per illegittimità derivata. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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