Proscioglimento dalla ferma illegittimo in pendenza della domanda di causa di servizio (TAR Campania n. 2331 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proscioglimento dalla ferma per mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata iniziale è illegittimo ove adottato in violazione del combinato disposto degli artt. 957, comma 1, lett. e-bis), e 1503 del d.lgs. n. 66/2010. La clausola di salvezza dei casi di infermità dipendente da causa di servizio e la disciplina della licenza straordinaria impediscono all’Amministrazione di procedere al proscioglimento prima dell’espletamento della visita medico legale di idoneità, prima del superamento del periodo massimo di temporanea inidoneità e, comunque, durante la pendenza del termine per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di temporanea inidoneità in attesa del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio è escluso dal computo dei periodi massimi, con conseguente illegittimità del provvedimento che anticipi la definizione del rapporto.
Il Fatto
La ricorrente, volontaria in ferma prefissata iniziale dell’Esercito Italiano, durante un’esercitazione militare subiva un trauma distorsivo lombare, con successivo periodo di licenza straordinaria per convalescenza e accertamenti sanitari. In pendenza del periodo di malattia, l’Amministrazione avviava il procedimento finalizzato al proscioglimento dalla ferma per superamento del limite massimo di assenze, pari o superiore a un terzo della durata del corso di formazione di base.
Con il provvedimento impugnato, il Ministero della Difesa disponeva il proscioglimento e il collocamento in congedo illimitato per mancato superamento del corso basico di formazione, ai sensi degli artt. 956, comma 1, lett. b), e 957, comma 1, lett. e-bis), del d.lgs. n. 66/2010. La ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto e, in via gradata, la sua caducazione in attesa della definizione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nel coordinamento tra la causa di proscioglimento per mancato superamento dei corsi basici e la disciplina della licenza straordinaria dettata per i volontari in ferma prefissata. L’art. 957, comma 1, lett. e-bis), del d.lgs. n. 66/2010 prevede espressamente il salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio, sicché la clausola di salvezza condiziona la stessa operatività della causa estintiva del rapporto.
La Corte richiama l’art. 1503 del d.lgs. n. 66/2010, che esclude dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio quelli relativi a infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla loro eventuale dipendenza. Da tale esclusione deriva che il periodo di aspettativa per convalescenza non poteva essere computato ai fini del superamento del tetto di assenze contestato.
Il Tribunale rileva che il provvedimento è stato adottato prima dell’espletamento della visita medico legale di idoneità, disposta per il 19.12.2024, e prima del superamento del periodo di licenza straordinaria normativamente previsto, ordinariamente pari a quattro mesi. La stessa visita, eseguita in data 19.12.2024, esprimeva giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato per una protrusione discale con iniziale discopatia.
Il Collegio sottolinea, inoltre, che il proscioglimento è intervenuto durante la pendenza del termine semestrale per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, poi effettivamente inoltrata nei termini. Il ricorso è pertanto accolto, assorbite le ulteriori censure, con annullamento del provvedimento impugnato in attesa della definizione della domanda di riconoscimento, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti conseguenti. Le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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