Autotutela del permesso edilizio per falsa rappresentazione dello stato dell’area (TAR Campania n. 2336 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di annullamento in autotutela di un permesso di costruire è legittimo, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990, quando il titolo sia stato rilasciato sulla base di una dichiarazione del privato fuorviante circa la condizione urbanistica dell’area, idonea a indurre in errore l’Amministrazione su circostanze dirimenti. In tale ipotesi il termine annuale di decadenza non opera e il privato non può invocare alcun legittimo affidamento, perché la discrezionalità amministrativa si azzera di fronte alla falsa o inesatta rappresentazione della realtà. Il permesso di costruire rilasciato in variante a un titolo illegittimo non sana il vizio originario, ma ne mutua i profili di invalidità.
Il Fatto
La società ricorrente, promissaria acquirente di un’area edificabile, impugna il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato improcedibile la SCIA in variante a un permesso di costruire, relativa alla realizzazione di un locale tombato. Il titolo originario assentiva la costruzione di villette a schiera su un lotto che il tecnico aveva qualificato come libero e urbanizzato.
Nelle more del giudizio, il Comune ha annullato in autotutela, con determinazione dirigenziale, i permessi di costruire presupposti, rilevando l’errata classificazione dell’area rispetto al piano di lottizzazione vigente. La ricorrente ha impugnato tale atto con motivi aggiunti, deducendo l’insussistenza dei presupposti dell’autotutela, la decadenza del piano e la violazione del proprio affidamento. La società promittente alienante si è costituita chiedendo l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il ricorso introduttivo, incentrato sull’improcedibilità della SCIA. Il provvedimento impugnato è plurimotivato: esso si fonda su due ragioni ostative, ciascuna autonomamente idonea a sorreggerlo. Richiamando il principio della motivazione minima sufficiente, il Tribunale osserva che è sufficiente che una sola delle ragioni resista al vaglio giurisdizionale perché l’atto resti indenne dalle censure.
Il Collegio ritiene dirimente il secondo motivo ostativo: la sproporzione tra il vano tombato, di 600 mq., e la sagoma del manufatto sovrastante, di soli 150 mq., evidenzia che il locale assume le caratteristiche di un corpo di fabbrica parzialmente interrato con potenzialità di costituire volume edilizio. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, si afferma che i locali tombati, per beneficiare del regime di favore, devono perseguire ab initio una funzione edilizia autonoma, cui va rapportata la loro dimensione. Il ricorso introduttivo è pertanto respinto e, comunque, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale esamina i presupposti dell’autotutela. Il Comune ha accertato che i permessi furono rilasciati in difformità dal piano di lottizzazione, mediante erronea rappresentazione dello stato di fatto: l’area non era un lotto libero, ma parte integrante del piano approvato. La dichiarazione circa la libera edificabilità del lotto, priva di capacità edificatoria, è idonea a indurre in errore l’Amministrazione su circostanze dirimenti, con conseguente applicazione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, che consente l’annullamento oltre il termine annuale. Il provvedimento finale si pone in continuità con la comunicazione di avvio del procedimento, arricchendone la motivazione all’esito del contraddittorio.
Il Collegio esclude poi la decadenza del piano di lottizzazione: alla data delle richieste dei permessi la disciplina convenzionale era ancora vigente e la volumetria assentibile era già stata assorbita. Il permesso rilasciato in variante a un titolo illegittimo ne mutua i vizi. Infine, quanto all’affidamento, si osserva che l’interesse pubblico all’eliminazione di un titolo illegittimo è in re ipsa quando il privato abbia indotto in errore l’Amministrazione; tanto più il promissario acquirente non può vantare alcuna tutela, non avendo egli stesso ottenuto i titoli. I motivi aggiunti sono respinti e le spese compensate.
Nota della Redazione
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