Illegittimo il payback dispositivi medici per assenza di titolo giuridico (TAR Lazio n. 4050 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, disciplinato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, ha natura eccezionale e postula che l’amministrazione dia idonea dimostrazione del titolo giuridico della propria pretesa restitutoria, sia nell’an sia nel quantum. Non è sufficiente un provvedimento che si limiti a elencare i soggetti ritenuti debitori e a quantificare la somma richiesta, senza indicare il rapporto contrattuale sottostante e la sua tipologia. L’onere probatorio grava sull’amministrazione creditrice, la quale deve comprovare la sussistenza e l’entità del credito, anche facendo riferimento ai sistemi informatico-telematici di pagamento operanti nei rapporti tra fornitore e azienda sanitaria.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di farmaci, impugnava i provvedimenti ministeriali e regionali con cui era stata inserita nell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 (c.d. payback). Con ricorso straordinario, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione, la società deduceva plurimi vizi di legittimità, tra cui la tardiva e retroattiva fissazione dei tetti di spesa, la mancata partecipazione al procedimento e l’illegittimità costituzionale della disciplina. Con successivi motivi aggiunti impugnava i provvedimenti regionali che quantificavano gli importi dovuti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato sulla base di un assorbente motivo. La società ricorrente aveva contestato l’inserimento nell’elenco dei debitori, sostenendo di non essere mai stata produttrice né commerciante di dispositivi medici, ma di aver fornito alle Regioni esclusivamente farmaci. Tale circostanza, supportata da un principio di prova documentale, non è stata confutata dalle amministrazioni costituite.

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il meccanismo eccezionale del payback, imponendo la restituzione di parte del ricavato dalla vendita di prodotti alle aziende sanitarie, richiede che vi sia idonea dimostrazione del titolo giuridico e delle modalità di calcolo seguite. In base al principio generale, è il creditore a dover dare dimostrazione del titolo della propria pretesa, sia nell’an sia nel quantum.

La Corte ha precisato che non sopperisce a tale carenza un provvedimento che contenga solo elenchi di soggetti ritenuti presunti debitori con l’indicazione della somma da esazione, senza specificare il titolo del rapporto giuridico intrattenuto, ossia il contratto e la sua tipologia. L’accoglimento per tale motivo ha comportato l’annullamento dei provvedimenti impugnati per quanto di interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *