Ottemperanza per la carta del docente dei supplenti: configurabilità dell’astreinte come deterrente (TAR Liguria n. 185 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto di un docente non di ruolo alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, l’Amministrazione che non contesti l’inadempimento è gravata dell’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere fissata anche quando l’adempimento richieda unattività aggiuntiva rispetto al mero versamento di somme di denaro, come l’emissione della carta elettronica intestata alla parte ricorrente. In tale ipotesi, il dies a quo dell’astreinte decorre dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione per ottemperare alla pronunzia del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una docente non di ruolo, assunta con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Genova, sezione lavoro, una sentenza che ne accertava il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare l’importo complessivo di euro 1.500,00.
Non avendo l’Amministrazione provveduto all’esecuzione volontaria della pronunzia, passata in giudicato, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Liguria, chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari per dare esecuzione al giudicato e l’irrogazione di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, rilevando che la notificazione della sentenza alla sede reale dell’Amministrazione era avvenuta in data antecedente alla proposizione del ricorso.
Quanto al merito, il Collegio ha osservato che il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non aveva svolto alcuna contestazione circa l’avvenuto adempimento. Sul punto, il TAR ha affermato che grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. La mancata prova ha pertanto condotto all’accoglimento dell’actio iudicati.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione scolastica di compiere gli atti necessari per dare esecuzione al giudicato, rilasciando la carta del docente e accreditando la somma di euro 1.500,00 con gli accessori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per il caso di perdurante inadempienza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Il Collegio ha infine accolto la domanda di irrogazione dell’astreinte, fissando la penalità di mora in euro 10,00 per ogni giorno di ritardo. Quanto al dies a quo, il TAR ha precisato che, trattandosi di attività aggiuntiva rispetto al versamento di somme, consistente nell’emissione della carta elettronica intestata alla docente, la decorrenza va fissata dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione. Il dies ad quem è stato individuato nel giorno dell’adempimento o, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario ad acta.
Nota della Redazione
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