Improcedibile il ricorso per cassazione senza copia autentica della sentenza notificata (Cass. civ. Sez. 3 n. 4619 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente dichiari che la sentenza impugnata gli è stata notificata, l’onere di deposito, a pena di improcedibilità, della copia autentica della decisione con la relata di notificazione, deve ritenersi assolto solo con la produzione di tale copia. La mancata produzione non può essere supplita dal deposito della copia da parte del controricorrente, dalla sua presenza nel fascicolo d’ufficio o dalla mancata contestazione. L’improcedibilità è invece evitata quando la tempestività del ricorso risulti comunque dagli atti, ossia quando la notificazione dello stesso si sia perfezionata entro il termine breve dalla pubblicazione della sentenza.
Il Fatto
Il locatore proponeva domanda per il pagamento dei canoni di locazione di un immobile, per il periodo settembre-novembre 2016. Il conduttore si opponeva, deducendo il mancato godimento dell’immobile a causa di infiltrazioni provenienti dall’appartamento sovrastante, dichiarato inagibile dalla ASL. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo che il mancato godimento escludesse l’obbligo di pagamento del canone.
Avverso la sentenza d’appello il locatore proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. I controricorrenti resistevano con distinti controricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, senza esaminare i motivi, in quanto il ricorrente, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, non aveva prodotto copia autentica della stessa con la relata di notificazione, in violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.
La Corte ha richiamato il principio costante per cui l’onere di deposito della copia della decisione impugnata con la relata di notificazione è funzionale a verificare la tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione; ha precisato che, quando il ricorrente alleghi la notifica, deve produrre la copia con la relata, salvo la possibilità di depositarla separatamente entro il termine dell’art. 372 cod. proc. civ.
Ha inoltre ritenuto irrilevante che il controricorrente avesse depositato la copia della sentenza, essendo priva della relata di notifica, e ha escluso l’applicabilità della “prova di resistenza”, poiché la notifica del ricorso (22.12.2022) era successiva al termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza (10.10.2022).
Nota della Redazione
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