Il mutamento di allegazioni in appello non è precluso se la circostanza era già dedotta nell’atto di opposizione (Cass. civ. Sez. 1 n. 4626 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, introdotta con atto di citazione, delimita il thema decidendum del giudizio di merito. Le circostanze di fatto ivi già dedotte non possono essere considerate nuove, né tardive, se riproposte o sviluppate nelle successive memorie ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. La preclusione processuale colpisce solo le allegazioni introdotte per la prima volta dopo il deposito dell’atto introduttivo, non la mera precisazione o illustrazione di fatti già ritualmente dedotti. L’erronea declaratoria di tardività di una tale allegazione determina la cassazione della sentenza, con rinvio al giudice del merito per la rinnovazione del giudizio.
Il Fatto
La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale e del fideiussore, marito di quest’ultima, per l’esposizione debitoria derivante da un rapporto di conto corrente e da un mutuo chirografario stipulato per far fronte allo scoperto. Gli opponenti avevano proposto opposizione, deducendo, tra l’altro, che la banca avesse applicato tassi di interesse diversi e più sfavorevoli rispetto a quelli contrattualmente pattuiti e risultanti dal documento di sintesi.
Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione. La Corte d’appello, pronunciando sul gravame della banca, aveva invece accolto l’appello principale, ritenendo legittime le condizioni applicate, e aveva respinto l’appello incidentale degli opponenti, qualificando come tardiva l’allegazione relativa alla difformità dei tassi applicati, perché introdotta solo con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha esaminato il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti avevano dedotto la violazione degli artt. 183, comma 6, e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2719 cod. civ., censurando la declaratoria di tardività della loro allegazione in ordine ai tassi applicati.
La Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, rilevando che la circostanza della difformità tra tassi applicati e tassi contrattuali era stata esattamente rappresentata già nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. In quel contesto, gli opponenti avevano dedotto che la banca, “nonostante l’espressa previsione contrattuale degli interessi”, aveva applicato un tasso debitore superiore a quello pattuito.
La Corte ha quindi chiarito che, essendo la circostanza già dedotta nell’atto introduttivo, la sua eventuale ripresa nelle memorie successive non integra una nuova allegazione e non può essere colpita dalla preclusione di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ. Il giudice di appello era incorso in un errore nel ritenere la doglianza tardiva, avendo confuso la precisazione di un fatto già dedotto con la proposizione di una domanda o eccezione nuova.
La S.C. ha accolto il terzo motivo, dichiarando i restanti motivi inammissibili o assorbiti. In particolare, ha rimarcato che il primo e il secondo motivo non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, mentre il quinto e il sesto, in tema di liberazione del fideiussore ex art. 1956 cod. civ., erano preordinati a una rivalutazione del quadro istruttorio, non consentita in sede di legittimità.
La causa è stata rimessa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, per il ricalcolo delle rispettive posizioni di dare e avere. Nell’ambito del giudizio di rinvio, il giudice dovrà tenere conto del recente arresto delle SS.UU. n. 5841/2025 in materia di validità del mutuo solutorio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1956 c.c. – Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
- Art. 2719 c.c. – Copie fotografiche di scritture
- Art. 183 c.p.c. – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa