Declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e principio della domanda (TAR Lombardia n. 2582 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso. Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lombardia la nota del Comune di Como del 16.3.2023, recante l’avvio del procedimento di sospensione della concessione per l’occupazione di suolo pubblico e il contestuale ordine di rimozione del plateatico e di interruzione dell’attività, in conseguenza dell’avvio dei lavori di riqualificazione dei giardini pubblici a lago. Erano stati impugnati, altresì, in via principale e in subordine, gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi inclusa la comunicazione protocollata del 6.2.2023 e il regolamento comunale per la disciplina dell’occupazione degli spazi pubblici, nella parte in cui non prevedeva l’obbligo di apposizione di un termine di durata del periodo di sospensione.
Il Comune di Como si era costituito in giudizio per resistere al ricorso. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso, depositando apposita nota.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica sottoposta all’esame del Collegio riguardava la sorte del ricorso a fronte della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse manifestata dalla parte ricorrente. Il TAR ha richiamato il principio fondamentale della domanda, in forza del quale il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso.
Il Collegio ha rilevato che il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, con la conseguenza che il giudice adito non ha alcuna possibilità di decidere nel merito ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione del merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. Tale orientamento è stato sostenuto con il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113.
Alla luce della dichiarazione depositata in data 9 aprile 2026, il TAR ha ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non potendo il giudice sostituirsi alla parte nell’impulso processuale. La definizione in rito ha giustificato la compensazione tra le parti delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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