Concorso illegittimo per inattendibilità della massa grassa (TAR Lazio n. 9301/2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, l’accertamento dell’idoneità psico-fisica compiuto dalla commissione medica può essere superato in giudizio solo quando emergano oggettivi elementi di inattendibilità della misurazione effettuata dall’amministrazione. La produzione di documentazione sanitaria rilasciata da struttura accreditata con il SSN in data prossima a quella della visita concorsuale, che attesti un dato di massa grassa significativamente inferiore, integra un elemento idoneo a mettere in discussione l’affidabilità dell’accertamento. Tale conclusione è corroborata dall’esito della verificazione disposta dal giudice, la quale accerti l’insussistenza della causa di esclusione al momento della verifica. In tali casi, la discrasia tra i valori rilevati non può essere ascritta a meri fattori fisiologici o a improbabili radicali modifiche dei parametri corporei, ma è più plausibilmente riconducibile a un non accurato utilizzo o a un malfunzionamento degli strumenti di misurazione in sede concorsuale.
Il Fatto
Un candidato partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti per la qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale, bandito con decreto dipartimentale n. 34 del 2022. In data 20 maggio 2025, la Commissione medica accertava la sua non idoneità per «alterazione dei parametri di composizione corporea (BIA: Massa grassa: 29,4%)», ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.m. n. 166/2019. Con decreto del 27 maggio 2025 l’amministrazione disponeva l’esclusione. Il candidato impugnava gli atti, sostenendo l’inattendibilità delle misurazioni e allegando una visita medica, effettuata presso struttura accreditata con il SSN, che registrava un valore di massa grassa inferiore di oltre nove punti percentuali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ricordando che l’accesso alla tutela caducatoria è subordinato alla rilevazione di oggettivi elementi di inattendibilità dell’accertamento amministrativo. La documentazione prodotta dal ricorrente, rilasciata in data prossima alla visita concorsuale e attestante un valore di massa grassa significativamente più basso, costituisce un elemento di rilievo per valutare l’affidabilità delle misurazioni effettuate in sede concorsuale.
Il Collegio ha riconosciuto l’esistenza di una pluralità di fattori che possono influenzare la misurazione della massa grassa, determinando risultati diversi anche a breve distanza di tempo, e ha ammesso che nel lasso temporale tra le due visite possa esservi stata una modifica dei valori corporei. Tuttavia, l’entità della discrasia riscontrata — oltre nove punti percentuali — non poteva essere ritenuta esclusivamente ascrivibile a fattori fisiologici o a improbabili radicali modifiche dei parametri corporei. Al contrario, la discrasia appariva più che plausibilmente dipesa da un non accurato utilizzo degli strumenti di misurazione, dal loro malfunzionamento o da elementi patologici dell’accertamento concorsuale.
Nota della Redazione
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