Il pagamento della quota ridotta ex art. 7 D.L. n. 95/2025 determina la sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13522 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso i provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 laddove la ricorrente dichiari di aver provveduto al pagamento degli importi ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, versando la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti impugnati. Il versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere: ricorre quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato, e può essere desunta anche dalla mancata replica delle Amministrazioni intimate alla dichiarazione del ricorrente circa l’avvenuto adempimento. In tal caso le spese di lite sono integralmente compensate, anche alla luce della natura transattiva della disciplina sopravvenuta.
Il Fatto
La società contribuente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute della Regione Liguria che, per gli anni 2015-2018, individuava gli importi dovuti a titolo di payback e ne disponeva il pagamento. Con motivi aggiunti, la ricorrente censurava anche l’art. 8 del D.L. n. 34/2023, che condizionava la riduzione del 52% del payback alla rinuncia al contenzioso, deducendone l’illegittimità costituzionale per lesione del diritto di difesa. Nel corso del giudizio, le Amministrazioni intimate non si costituivano, mentre la società otteneva la sospensione cautelare dei provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che, in subiecta materia, è sopravvenuto l’art. 7 del D.L. n. 95/2025, la cui disciplina stabilisce che gli obblighi di payback per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. L’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti, con compensazione delle spese.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva dichiarato di aver provveduto al pagamento ai sensi della norma sopravvenuta, senza però esibire le relative attestazioni della Pubblica Amministrazione, essendo stata ritenuta insufficiente la riproduzione grafica della tabella allegata. Tuttavia, le Amministrazioni intimate nulla hanno replicato sul punto, né hanno insistito per una pronuncia nel merito: tale contegno processuale è stato interpretato come conferma della sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio ha quindi aderito al costante orientamento giurisprudenziale che distingue la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere: mentre quest’ultima presuppone un’attività satisfattiva integrale dell’interesse azionato, la prima ricorre quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato ovvero quando la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione.
Alla luce del versamento effettuato e dell’assenza di contestazioni, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione dell’esito complessivo del giudizio e del contegno delle parti.
Nota della Redazione
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