Inottemperanza al giudicato e carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1894 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il ricorso è fondato quando risulti decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e l’amministrazione non abbia effettuato pagamenti nemmeno parziali, senza contestare il credito nell’an e nel quantum. Accertata l’inottemperanza, il giudice fissa il termine per l’integrale esecuzione e nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta. Non spettano gli interessi sull’importo della carta docente, poiché l’art. 2 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 la indica al valore nominale, senza maggiorazioni nemmeno nell’anno successivo a quello di erogazione.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Lodi, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a mettere a disposizione di alcuni docenti la carta docente, per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico. Il titolo indica annualità differenziate per ciascun ricorrente, a partire dal 2019 e, per alcune posizioni, fino al 2024, ed esclude espressamente il beneficio per l’annualità 2018/2019 in relazione a due ricorrenti. Il giudice ha inoltre condannato il Ministero al rimborso delle spese, con distrazione in favore dei procuratori.
Passata la sentenza in giudicato e ritualmente notificata, i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza, al fine di conseguire il rilascio della carta per gli anni indicati. L’azione non ha riguardato le spese di lite, distratte ai difensori, per le quali non è stata esperita l’ottemperanza in questo giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla verifica del titolo e dei suoi presupposti esecutivi. Rispetto alla sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione in atti e le dichiarazioni dei ricorrenti dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.
Il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum. Su queste basi il ricorso è dichiarato fondato e viene accertata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo.
Ne deriva l’assegnazione al Ministero del termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. L’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il Tribunale esclude poi i pretesi interessi sulla somma riconosciuta dal giudice ordinario. L’importo non può essere maggiorato, poiché – ex art. 2 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 – è indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione, come già affermato dal TAR Lombardia n. 1768/2025. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, in coerenza con gli indirizzi del Cons. Stato n. 3897/2025 e successivi.
Nota della Redazione
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