Il Daspo non richiede la comunicazione di avvio del procedimento (TAR Lombardia n. 2563 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. Daspo), di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989, ha natura amministrativa e preventiva e non richiede l’accertamento definitivo di responsabilità penale, essendo sufficiente una valutazione di pericolosità basata su un quadro indiziario grave, preciso e concordante, secondo un giudizio di tipo probabilistico. La misura non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità intrinseche alla sua natura preventiva, finalizzate a evitare ulteriori probabili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ai fini della sua emissione è sufficiente l’accertamento di un consistente fumus di attribuibilità alla persona delle condotte rilevanti, non occorrendo la prova della concreta lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi di pericolosità della condotta.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva disposto nei suoi confronti il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi per la durata di sei anni, con obbligo di presentazione alla Questura per cinque anni, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989. Il provvedimento traeva origine dai fatti verificatisi in occasione di un incontro di basket di serie A2, durante il quale il ricorrente era stato identificato come soggetto che istigava la tifoseria ospite allo scontro, compiendo gestualità minacciose e abbandonando il proprio settore nel tentativo di raggiungere i tifosi avversari.
Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento deducendo la violazione del diritto di accesso agli atti e del contraddittorio procedimentale, nonché l’eccesso di potere per erronea identificazione dei presupposti e genericità della motivazione. L’Amministrazione resisteva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente precisato che deve essere esclusa dalla cognizione del giudice amministrativo la parte del provvedimento che attiene all’ordine di comparizione presso l’autorità di polizia, essendo essa soggetta al controllo del giudice per le indagini preliminari, permanendo invece la giurisdizione del giudice amministrativo sul divieto di assistere alle manifestazioni sportive.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha ricordato che il Daspo non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura connotata da esigenze di celerità intrinseche alla sua natura preventiva, finalizzate ad evitare ulteriori probabili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva comunque proceduto alla comunicazione di avvio, consentendo al ricorrente di presentare memorie, facoltà della quale egli non aveva usufruito.
In relazione alla mancata ostensione della documentazione, il Tribunale ha rilevato che la stessa risultava coperta da segreto istruttorio ai sensi dell’art. 319 cod. proc. pen. per la pendenza del procedimento penale, e che il ricorrente non aveva impugnato il diniego questorile. Quanto al difetto di identificazione, il Collegio ha ritenuto adeguate le modalità di riconoscimento, corroborate dalle caratteristiche della condotta, che si era svolta sotto la portata visiva delle forze dell’ordine, dall’immediato raffronto con gli album fotografici e dalla circostanza che il soggetto era già noto per un precedente Daspo.
Il Tribunale ha infine escluso il difetto di istruttoria e motivazione, rilevando che il Daspo può essere disposto anche nei confronti di coloro che abbiano incitato o istigato alla violenza, ancorché tali condotte non integrino gli estremi del reato di cui all’art. 415 cod. pen., essendo sufficiente l’accertamento di una situazione di pericolo di lesione dell’ordine pubblico. La riferibilità degli episodi al ricorrente è stata confermata dal GIP in sede di convalida delle prescrizioni.
Nota della Redazione
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