Accesso agli atti senza tramite gerarchico: non integra illecito disciplinare per il personale della Polizia di Stato (TAR Marche n. 955 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di accesso agli atti amministrativi presentata da un appartenente alla Polizia di Stato direttamente all’ufficio che ha formato il documento non integra la violazione dell’obbligo del c.d. tramite gerarchico di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 782/1985. L’esercizio del diritto di accesso, riconosciuto dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, non può esporre il titolare a sanzioni disciplinari, salvo che se ne configuri un abuso o la volontà di eludere i superiori gerarchici. Il diritto di accesso, espressione di un valore costituzionale, prevale sulle esigenze di compattezza dei reparti militari e delle Forze di Polizia. Il mancato rispetto del tramite gerarchico, in assenza di abuso, non costituisce di per sé violazione disciplinarmente rilevante.
Il Fatto
Un Ispettore Superiore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Ancona presentava direttamente alla competente Divisione del Ministero dell’Interno due istanze di accesso agli atti, volte ad ottenere copia del provvedimento di conferimento della qualifica allora ricoperta, non rinvenuto nel fascicolo personale. Il Questore di Ancona le irrogava la sanzione disciplinare del richiamo scritto, ritenendo integrata la violazione del principio di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 782/1985, che obbliga il personale a seguire la via gerarchica per rivolgersi agli organi superiori.
Il provvedimento sanzionatorio veniva impugnato dinanzi al TAR, deducendosi la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto i profili della carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché l’erronea valutazione e il travisamento dei fatti. La ricorrente evidenziava che le istanze erano finalizzate esclusivamente all’acquisizione di un documento formato e detenuto dall’ufficio ministeriale, senza richiedere valutazioni né interventi sui superiori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo che la condotta contestata non rientrasse nella fattispecie disciplinare di cui all’art. 3, n. 3, del D.P.R. n. 737/1981, relativa al contegno scorretto verso i superiori. Ha invece escluso la fondatezza della censura con cui si deduceva che la condotta non fosse astrattamente sanzionabile, qualificandola come comportamento non corretto nei riguardi dei superiori diretti.
Con riferimento alla ratio dell’art. 9 del D.P.R. n. 782/1985, la sentenza ha richiamato le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato, Sez. I, nei pareri del 22 settembre 2021 e del 27 aprile 2022, resi in una vicenda sostanzialmente sovrapponibile riguardante un appartenente alla Polizia Penitenziaria. In quella sede è stato precisato che la norma sul tramite gerarchico mira a consentire ai superiori di esprimere valutazioni su quanto segnalato dal dipendente, mentre una richiesta di accesso finalizzata alla sola acquisizione di un documento non è strumentale ad eludere gli organi superiori.
Il TAR ha osservato che l’art. 9 del D.P.R. n. 782/1985, nel porre la regola generale della via gerarchica, non costituisce un dogma invalicabile, ma deve essere armonizzato con i principi generali dell’ordinamento e con la disciplina sull’accesso introdotta dalla legge n. 241/1990. L’esercizio del diritto di accesso non può esporre il titolare a sanzioni, salvo che se ne configuri un abuso o un danno a terzi. Sono proprio queste clausole di riserva a rendere compatibili le due disposizioni, potendosi escludere in via teorica casi in cui anche una richiesta di accesso vada formulata per via gerarchica.
Nel caso di specie, il Collegio ha valorizzato la circostanza che la richiesta di ostensione riguardasse un documento formato dal competente ufficio ministeriale, rispetto al quale la Questura non era interessata né avrebbe potuto esprimere pareri. Il mancato rispetto del tramite gerarchico, in assenza di abuso o di volontà di bypassare i superiori, non è stato ritenuto di per sé violazione disciplinarmente rilevante. La sanzione è stata conseguentemente annullata, con obbligo per l’amministrazione di aggiornare lo stato matricolare della ricorrente e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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