Adesione al d.l. 75/2025 rende improcedibile il ricorso sui dispositivi medici (TAR Lazio n. 5863 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso proposto avverso i provvedimenti applicativi del c.d. payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, qualora la parte ricorrente dichiari, in vista dell’udienza di merito, di aver aderito al meccanismo di definizione agevolata introdotto dal d.l. n. 75/2025, che regola in via transattiva il contenzioso pendente. L’adesione volontaria al sistema di definizione agevolata determina il venir meno dell’interesse alla trattazione della controversia, non essendo più ravvisabile, in capo alla parte, un’utilità concreta e attuale alla decisione del giudice amministrativo. La pronuncia di improcedibilità consegue senza che occorra verificare la fondatezza dei motivi di ricorso e prescinde dall’esito del giudizio nel merito.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava davanti al TAR Lazio una pluralità di atti con cui alcune Regioni (Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna) avevano approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al versamento delle quote di ripiano per il superamento del tetto di spesa sanitario relativo agli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 (convertito dalla l. n. 125/2015), nonché degli atti ministeriali presupposti, incluso il decreto di certificazione del superamento del tetto di spesa e le correlate linee guida. La ricorrente contestava la legittimità dei provvedimenti e chiedeva l’annullamento degli stessi e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio, il legislatore è intervenuto sulla materia del contenzioso relativo al payback dei dispositivi medici introducendo, con il d.l. n. 75/2025, un meccanismo di definizione agevolata del contenzioso, volto a consentire alle aziende fornitrici di regolarizzare la propria posizione in via transattiva, con effetti sui giudizi pendenti. Tale istituto si configura come rimedio speciale e volontario, alternativo alla prosecuzione del giudizio.
In data 16 gennaio 2026, la stessa parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha dato atto di aver aderito al suddetto meccanismo, manifestando la conseguente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione, intervenuta in prossimità dell’udienza di discussione del merito, non lascia spazio a valutazioni discrezionali da parte del Collegio: l’opzione per la definizione agevolata postula, infatti, la volontà della parte di non coltivare più l’azione, rendendo la decisione del giudice inutiliter data.
Il TAR ha pertanto rilevato che l’adesione volontaria al sistema di definizione agevolata determina il venir meno dell’interesse alla trattazione della controversia, in quanto la parte ha già ottenuto, tramite lo strumento transattivo, la regolamentazione del rapporto controverso. Non residuando alcuna utilità concrea e attuale alla decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dovendosi ritenere estinto il processo per il venir meno dell’oggetto della domanda.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra tutte le parti, tenuto conto della natura della controversia, dell’intervento legislativo sopravvenuto e delle peculiarità dello sviluppo processuale, che hanno reso la definizione del giudizio indipendente dalla fondatezza delle rispettive posizioni sostanziali.
In definitiva, la sentenza si segnala per aver applicato, con una pronuncia di rito, il principio per cui l’opzione per la definizione agevolata comporta in via automatica la perdita di interesse alla decisione, senza che il giudice sia tenuto a scrutinare il merito delle censure, e per aver ancorato la compensazione delle spese al carattere non pretestuoso della domanda e alla sopravvenienza normativa che ha inciso sulle ragioni della controversia.
Nota della Redazione
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