La concessione dell’appuntamento consolare fa cessare la materia del contendere (TAR Lazio n. 5862 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto d’ingresso per motivi di studio, intervenuta nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere nell’azione avverso il silenzio, poiché l’istante consegue l’utilità concreta richiesta. Il termine di novanta giorni per provvedere sulla domanda di visto, previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 349 del 1999, decorre dalla presentazione della domanda stessa, resa possibile proprio dall’appuntamento. L’amministrazione è comunque tenuta a fissare tempestivamente l’appuntamento su richiesta della parte interessata. È inammissibile la domanda volta all’adozione di un provvedimento espresso sul rilascio del visto quando non sia ricompresa nella procura alle liti e non sia decorso il termine per provvedere alla data di proposizione del ricorso.
Il Fatto
Un cittadino pakistano proponeva ricorso avverso il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia in Islamabad sull’istanza volta a ottenere la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d’ingresso per motivi di studio. Il ricorrente chiedeva la declaratoria dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere sulla predetta istanza, con fissazione di un appuntamento entro un termine perentorio, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c..
Nel corso del giudizio, l’appuntamento veniva concesso dall’amministrazione. La difesa del ricorrente, in un atto recante una mera domanda di misure cautelari monocratiche, estendeva le conclusioni chiedendo anche l’adozione di un provvedimento espresso sulla domanda di visto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la concessione dell’appuntamento, intervenuta nelle more del giudizio, ha determinato la cessazione della materia del contendere: il ricorrente ha infatti ottenuto quanto sollecitato con l’istanza a provvedere, essendo stato posto in condizione di inoltrare la domanda di rilascio del visto dopo la formalizzazione della preiscrizione universitaria.
La sentenza chiarisce che il termine di novanta giorni per provvedere, previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 349 del 1999, decorre dalla presentazione della domanda di visto, resa possibile proprio dall’appuntamento concesso. L’amministrazione è comunque tenuta a fissare tempestivamente tale appuntamento, su richiesta della parte interessata, quale adempimento funzionale all’avvio del procedimento.
Quanto all’ulteriore domanda di adozione di un provvedimento espresso sul rilascio del visto, proposta solo in corso di causa, il Collegio ne ha dichiarato l’inammissibilità sotto un duplice profilo. In primo luogo, la domanda non era ricompresa nella procura alle liti, della quale risultava oltremodo dubbia la natura di procura speciale ad litem, vertendo su attività di carattere amministrativo e non processuale. In secondo luogo, alla data di proposizione del ricorso non era ancora decorso il dies a quo per il computo del termine di novanta giorni, essendo l’azione stata proposta esclusivamente per ottenere la fissazione dell’appuntamento.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato oggetto di cessazione della materia del contendere. In ragione dell’ingente flusso di domande che l’ambasciata in Pakistan ha dovuto fronteggiare, di cui è indice il rilevante contenzioso pendente dinanzi al Tribunale, sono state ritenute sussistenti ragioni eccezionali per la compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.