Sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dal ricorrente (TAR Lazio n. 13039 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza che il giudice debba pronunciarsi sulle questioni di merito. In presenza di giustificati motivi, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio gli atti della procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive, indetta per la Regione Veneto, lamentando l’esclusione dalla graduatoria di merito. Con successivi motivi aggiunti, il gravame era stato esteso anche agli atti di integrazione della graduatoria dei vincitori.
Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha depositato un atto con il quale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse presentata dalla parte ricorrente. Tale dichiarazione, in quanto espressione della volontà di non proseguire l’azione, comporta l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Collegio ha rilevato che la sopravvenuta carenza di interesse rende il ricorso improcedibile, senza che sia necessario esaminare il merito delle censure proposte avverso gli atti concorsuali. La pronuncia di rito assorbe ogni questione relativa alla legittimità del provvedimento di esclusione impugnato.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, ritenendo sussistenti giustificati motivi, in ragione della natura della definizione del giudizio.
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Nota della Redazione
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