Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 452 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorrente dispone della propria azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, e può pertanto dichiarare di aver perduto ogni interesse alla pronuncia. A fronte di tale dichiarazione il giudice, in ossequio al principio dispositivo, non ha il potere di decidere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La relativa declaratoria non è un accertamento nel merito, ma una decisione di rito imposta dalla sopravvenuta caducazione dell’interesse.

Il Fatto

L’azienda regionale ricorrente ha chiesto l’annullamento, in parte qua, della deliberazione con cui il Consiglio Direttivo dell’ente regionale del servizio idrico ha determinato il corrispettivo dovuto per la depurazione delle acque reflue urbane e i servizi di fognatura, secondo il metodo tariffario idrico.

Dopo la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’ente ha proposto opposizione chiedendo la trasposizione in sede giurisdizionale, e la causa è pervenuta davanti al Tribunale amministrativo regionale. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una nota con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rappresentando l’avvio di un percorso di reciproca collaborazione con l’ente resistente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla stessa parte ricorrente con apposita nota. La verifica rileva sul piano squisitamente processuale, perché incide sulla possibilità stessa di pervenire a una pronuncia di merito.

Il Tribunale richiama il principio generale per cui la parte ricorrente ha piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. In quest’arco temporale la parte può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia, senza che ciò richieda il consenso della controparte o una valutazione di merito del giudice.

Da tale disponibilità il Collegio fa discendere un preciso limite ai poteri del giudice. Questi non dispone di un potere di iniziativa d’ufficio e non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire: gli è quindi preclusa la decisione nel merito. In conformità a tale ricostruzione, il Tribunale richiama il principio secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito.

A sostegno il Collegio cita alcuni precedenti conformi del giudice amministrativo: TAR Lazio Roma, sez. I, n. 971 del 2011, TAR Lazio Roma, sez. I, n. 33224 del 2010 e TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 4288 del 2015.

Il ricorso viene pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della controversia, dell’esplicita richiesta della ricorrente e di quanto discusso in udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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