Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento in giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3192 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto accreditamento, nelle more del giudizio, dell’importo per cui è controversia determina la cessazione della materia del contendere, da dichiarare con sentenza che tenga conto della dichiarazione della parte ricorrente. La notifica del titolo esecutivo, ai fini della decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, deve essere effettuata presso la sede legale dell’ente debitore, il cui indirizzo PEC va estratto dal Registro delle PP.AA.; la mancata osservanza di tale formalità costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 884/2024, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, la somma complessiva di Euro 1.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. L’Amministrazione non avendo soddisfatto la pretesa, la creditrice proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata da parte ricorrente in data 28 aprile 2026, con cui veniva dato atto dell’avvenuto accreditamento dell’importo per cui è controversia. Tale sopravvenienza ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione, rendendo necessaria la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Tribunale ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui il ricorso per ottemperanza è inammissibile qualora la notifica del titolo esecutivo, ai fini della decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, non sia stata effettuata presso la sede legale dell’ente debitore, il cui indirizzo PEC deve essere estratto dal Registro delle PP.AA.
Nel caso di specie, la notifica non risultava eseguita presso l’indirizzo PEC istituzionale dell’Amministrazione, con conseguente mancata decorrenza del termine dilatorio. Tale circostanza, pur non ostando alla declaratoria di cessazione della materia del contendere stante il pagamento intervenuto, ha costituito giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
La sentenza ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese e ordinando l’esecuzione della decisione da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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