Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 529 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm., è esperibile anche quando il titolo azionato sia una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, divenuta definitiva per mancata impugnazione, non essendo precluso il ricorso al giudice amministrativo in sede esecutiva per l’attuazione di un giudicato formatosi su un rapporto di pubblico impiego. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorre dalla notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, anche se priva di formula esecutiva, non essendo più necessaria l’apposizione di tale formula ai fini del giudizio di ottemperanza alla luce della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022. Grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione di pagamento. In caso di perdurante inerzia si nomina commissario ad acta, con compenso liquidato fin d’ora e posto a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La parte ricorrente, un docente, ha agito davanti al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire, per quattro anni scolastici, della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero alla corresponsione della somma di euro 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese di lite.

Il titolo, notificato all’Amministrazione e non impugnato, è passato in giudicato. Poiché il Ministero non ha dato corso al pagamento, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che venisse ordinato l’adempimento e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso fondato, richiamando la continuità con recenti precedenti della stessa Sezione staccata, relativi a fattispecie analoghe in materia di Carta elettronica del docente.

Il percorso argomentativo muove dall’accertamento documentale che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è divenuta definitiva per mancata impugnazione e che sono decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo all’Amministrazione debitrice. Risulta così rispettato il termine dilatorio previsto dall’art. 14, D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Il Tribunale ha precisato che, alla luce della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, in vigore dal 18 ottobre 2022, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza. Il termine dilatorio decorre, pertanto, dalla notifica della sentenza anche se priva di formula esecutiva, in coerenza con un precedente della Sez. I del TAR Lazio, n. 2096 del 2024.

Il Collegio ha inoltre rilevato che l’Amministrazione, cui incombeva l’onere della prova, non ha dimostrato di aver adempiuto all’obbligazione di pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, provvedendo al pagamento della somma dovuta oltre interessi.

Per il caso di infruttuosa scadenza del termine, la sentenza nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o un funzionario delegato, con compenso liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio, a carico dell’Amministrazione inadempiente. Le spese di lite sono poste a carico del Ministero, in ragione della serialità del contenzioso, e distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *