Gara elisoccorso non sospesa, offerte scadute e merito vicino (TAR Sardegna n. 168 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare della lex specialis di gara richiede un danno grave e irreparabile. Non lo configura la mera configurazione della procedura che renda la partecipazione dell’operatore “meramente teorica e sfornita di effettiva possibilità competitiva”, ma non impossibile. L’istanza cautelare va respinta quando il termine per la presentazione delle offerte è già scaduto e l’udienza pubblica di merito è fissata a breve: l’eventuale sentenza di accoglimento non risulta pregiudicata dall’avvio del servizio, mentre la sospensione, in caso di rigetto, inciderebbe negativamente sulla tempestiva conclusione dell’affidamento.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dell’elisoccorso, ha impugnato gli atti della procedura aperta indetta dalla Regione Sardegna per l’affidamento del servizio di elisoccorso connesso alle funzioni dell’AREUS per il periodo 2027-2035, in regime di lotto unico regionale, con valore stimato di oltre 219 milioni di euro. La gara costituiva una nuova versione di una precedente procedura, indetta nel dicembre 2025 e andata deserta, rispetto alla quale il ricorso era stato dichiarato improcedibile.
La ricorrente ha dedotto che la nuova gara, analoga alla precedente ma con aumento dell’età massima degli aeromobili e del valore economico, fosse ostativa della reale concorrenza e assumesse portata sostanzialmente escludente, sia per i requisiti di partecipazione e premiali sia per la mancata suddivisione in lotti. Ha quindi chiesto l’annullamento previa sospensione dell’efficacia degli atti di gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato la valutazione cautelare già svolta nel precedente giudizio, confermata in appello, secondo cui il danno paventato dalla ricorrente non integra la soglia della irreparabilità. La lex specialis, per come configurata, non rende impossibile la partecipazione, ma solo meno competitiva, e tale circostanza non giustifica la misura di urgenza.
Il TAR ha poi valorizzato un dato fattuale decisivo: il termine per la presentazione delle offerte era ormai scaduto, a differenza della precedente fattispecie. Inoltre, è stata già fissata l’udienza pubblica di merito per il 13 ottobre 2026, in tempi ravvicinati. L’eventuale sentenza di accoglimento non apparirebbe pregiudicata, poiché la stessa lex specialis prevede un termine di 180 giorni per l’avvio del servizio su alcune basi e di 30 mesi su altre, rendendo improbabile che il servizio sia già avviato alla data dell’udienza.
Da ultimo, il Collegio ha evidenziato l’effetto di un’eventuale sospensione in caso di rigetto del ricorso nel merito: incide negativamente sulla tempestività della conclusione della procedura di affidamento. Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con spese compensate e fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito.
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