Intimazione di pagamento quote latte impugnabile solo per vizi propri (TAR Lombardia n. 607 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di intimazione di pagamento, emesso ai sensi dell’art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973, è impugnabile esclusivamente per vizi propri della fase esecutiva. I vizi afferenti alla determinazione sostanziale del credito, compreso il dedotto contrasto della pretesa con la normativa unionale, devono essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione degli atti presupposti: la definitività di questi ultimi preclude la possibilità di avvalersi delle sentenze della Corte di giustizia UE che hanno dichiarato l’illegittimità della disciplina nazionale. I crediti Agea per prelievo supplementare non hanno natura tributaria, non sono soggetti ai termini decadenziali di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e soggiorno alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ., interrotta dagli atti giudiziali.
Il Fatto
Soci di un’azienda agricola e la società stessa, esercenti attività di allevamento bovino assoggettati fino al 2015 al regime del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, impugnano sei atti di intimazione di pagamento notificati da Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione a cartelle di pagamento per prelievi riferiti alle campagne lattiere 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.
I ricorrenti deducono la prescrizione del credito, l’illegittimità della determinazione del prelievo per contrasto con il diritto unionale, l’avvenuto annullamento per effetto delle pronunce della Corte di giustizia UE, la duplicazione della riscossione per compensazioni PAC e la nullità delle intimazioni per vizi formali, proponendo anche domanda risarcitoria. Agea e Ader si costituiscono resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a., interpretato in senso ampio dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità come esteso all’impugnazione del ruolo e della cartella nella fase di attuazione del prelievo.
Nel merito delle eccezioni preliminari, il Tribunale distingue i vizi propri della procedura esecutiva dalle contestazioni relative alla pretesa sottostante. Secondo un consolidato orientamento, l’intimazione può essere impugnata solo per vizi propri: i vizi che attengono alla determinazione sostanziale del debito vanno dedotti con tempestiva impugnazione degli atti prodromici. Ne deriva che la definitività degli atti presupposti preclude anche l’invocabilità delle sentenze della Corte di giustizia UE sulla riassegnazione dei quantitativi inutilizzati e sul rimborso del prelievo in eccesso. La stabilità dei rapporti giuridici impedisce di rimettere in discussione i provvedimenti dopo la scadenza dei termini di impugnazione, nemmeno per conformarli al diritto unionale.
Il Collegio rileva inoltre che taluni atti presupposti erano già stati impugnati in precedenti giudizi, definiti con sentenze e decreti di perenzione passati in giudicato, circostanza che produce ulteriore preclusione. È pertanto inammissibile il motivo sull’omessa indicazione della data di esecutività del ruolo, poiché l’art. 25, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 riguarda la cartella di pagamento, non oggetto di contestazione.
Nel merito dei motivi residui, il Tribunale esclude il difetto di motivazione: i solleciti indicano numero di ruolo, partita, campagne e importi, consentendo di risalire agli atti presupposti. I crediti Agea, qualificati come misure patrimoniali in attuazione di normative comunitarie, non sono assimilabili ai tributi e soggiorno alla prescrizione ordinaria decennale, non applicandosi né la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative né il termine del regolamento CE n. 2899/1995. Gli atti giudiziali hanno interrotto la prescrizione, che non era decorsa nel 2022.
Le censure su duplicazione e compensazioni PAC sono infondate: le compensazioni devono essere dedotte mediante attestazioni inequivoche degli organismi pagatori regionali e riferirsi alle specifiche campagne contestate. La domanda risarcitoria è respinta per difetto dell’an debeatur. Le spese sono integralmente compensate per la complessità della materia.
Nota della Redazione
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