Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Lazio n. 14120 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio, in base al quale il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione del ricorso. A fronte di tale espressa dichiarazione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 31 agosto 2022, recante criteri e modalità per favorire l’ingresso consapevole nel mercato del gas naturale e dell’energia elettrica dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati, nonché per assicurare alle microimprese il servizio di fornitura di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2023. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Transizione Ecologica, Arera e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

La Motivazione della Corte

Con dichiarazione del 19 marzo 2026, la società ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso, chiedendo che lo stesso fosse dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di lite. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso da Consiglio di Stato, Sez. III, 8 febbraio 2023, n. 1418, secondo cui, in presenza di una espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Il giudice amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste delle parti resistenti, può solo prendere atto della dichiarazione e pronunciare l’improcedibilità del ricorso. L’interesse alla decisione è venuto meno per effetto di circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso, circostanza che ha indotto il Collegio a compensare le spese di lite tra le parti.

In applicazione di tali principi, il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, disponendo la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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