Trasferimento ex art. 33 l. n. 104/1992, illegittimo il diniego per carenze di organico della sola sede di provenienza (TAR Lombardia n. 3361 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento temporaneo del lavoratore che assista un disabile, disciplinato dall’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, coinvolge una posizione di interesse legittimo e soggiace al potere discrezionale dell’amministrazione, che deve operare un bilanciamento degli interessi incentrato sui bisogni della persona disabile. Il diniego non può fondarsi su valutazioni apodittiche o su un generico richiamo a criticità organizzative, ma deve risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi riferiti sia alla sede di provenienza sia a quella di destinazione, nonché al profilo del richiedente. La mera presenza di altri congiunti astrattamente in grado di prestare assistenza non è idonea, di per sé, a giustificare il rifiuto del beneficio.

Il Fatto

Una vigile del fuoco presentava domanda di trasferimento temporaneo, ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, per assistere la nonna disabile. Il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza, ma il provvedimento veniva annullato dal TAR, che disponeva il riesame. Nella nuova valutazione, l’amministrazione negava nuovamente il trasferimento, invocando le criticità organizzative e la carenza di personale della sede di provenienza, nonché la presenza di altri familiari in grado di prestare assistenza, pur dando atto che la ricorrente aveva nel frattempo ottenuto, tramite mobilità ordinaria, l’assegnazione alla sede richiesta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità. La ponderazione degli interessi operata dall’amministrazione è risultata viziata da irragionevolezza, poiché il diniego si fondava esclusivamente su carenze di organico della sede di provenienza, da cui la ricorrente sarebbe stata comunque trasferita a breve, senza alcuna verifica delle esigenze della sede di destinazione, nella quale la stessa aveva già ottenuto l’assegnazione all’esito di una procedura di mobilità ordinaria.

La Corte ha richiamato il consolidato principio per cui le esigenze operative dell’amministrazione non possono essere genericamente richiamate, ma devono trovare riscontro in indicazioni concrete relative a entrambe le sedi di servizio. Ha inoltre precisato che, dopo la modifica introdotta dall’art. 24, l. n. 183/2010, la presenza di altri congiunti non giustifica di per sé il rifiuto del beneficio, la cui necessità va comunque verificata per evitarne un uso strumentale.

L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento delle ulteriori censure e l’annullamento del provvedimento impugnato, con compensazione delle spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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