SCIA in sanatoria, preavviso di rigetto e stato legittimo nel silenzio inadempimento (TAR Piemonte n. 120 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 dà luogo a un procedimento amministrativo destinato a concludersi con un provvedimento espresso, in assenza del quale non si forma né un silenzio rigetto né un silenzio assenso, ma un silenzio inadempimento. A tale procedimento, avviato a istanza di parte, è pertanto applicabile l’art. 10-bis l. n. 241/1990, con conseguente obbligo di comunicare al segnalante i motivi ostativi prima del provvedimento finale negativo. Il principio va però coordinato con la natura vincolata dei procedimenti edilizi, che impone al ricorrente di indicare gli elementi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto dell’atto e che esclude l’annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Lo stato legittimo dell’immobile è quello risultante dai titoli edilizi, non dall’uso di fatto praticato, assumendo le risultanze catastali valenza solo sussidiaria.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Torino gli ha comunicato l’inefficacia della SCIA in sanatoria presentata nel marzo 2023 per conservare alcune difformità presenti in un basso fabbricato di sua proprietà. Secondo il segnalante, l’immobile avrebbe destinazione a magazzino e deposito con annessi uffici e le opere sarebbero qualificabili come manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, sanabili perché conformi alla disciplina vigente sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda.

Il Comune ha invece ritenuto che la SCIA rappresentasse in modo errato lo stato legittimo del fabbricato che, in base alla licenza edilizia del 1959, sarebbe in parte destinato ad autorimessa. La sanatoria avrebbe così comportato un mutamento di destinazione d’uso non consentito e un aumento della superficie lorda di pavimento, con conseguente necessità del permesso di costruire. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto qualificato l’atto impugnato come provvedimento definitivo e non interlocutorio, poiché afferma espressamente l’insussistenza dei presupposti di conformità e l’inefficacia della pratica, con avvertimento della possibilità di ricorso giurisdizionale. Il riferimento alla successiva definizione negativa riguarda solo l’aggiornamento dello stato della pratica sul portale telematico.

Sul primo motivo, il TAR ha riconosciuto che l’istituto del preavviso di rigetto, per la sua portata generale, si applica anche ai procedimenti di sanatoria edilizia, avviati a istanza di parte. Ha richiamato la giurisprudenza amministrativa che, con specifico riferimento alla SCIA in sanatoria ex art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, ha chiarito che essa dà luogo a un procedimento che deve concludersi con provvedimento espresso, configurandosi, in difetto, un silenzio inadempimento.

Tale conclusione va però coordinata con la natura vincolata dei procedimenti edilizi. Il ricorrente deve indicare gli elementi, fattuali o valutativi, che avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento finale; e l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 esclude l’annullabilità per mancato preavviso quando è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. L’esame si sposta pertanto sul secondo motivo.

Nel merito, il Collegio ha condiviso la posizione del Comune. Le cancellazioni e correzioni a matita sulla planimetria allegata alla licenza edilizia non provano che siano state valutate e assentite dall’amministrazione. Esse, inoltre, non eliminano la porzione destinata ad autorimessa, ma indicano al più un diverso posizionamento dei muri divisori.

Il TAR ha poi ribadito che la destinazione edilizia legittima di un immobile non coincide con l’uso concretamente praticato, ma risulta dai titoli edilizi, con valenza meramente sussidiaria delle risultanze catastali. La licenza del 1959 richiama espressamente l’uso autorimessa, coerentemente con l’iter istruttorio e con il parere dei Vigili del Fuoco. I documenti prodotti non dimostrano una diversa conformazione anteriore al 19.07.1977. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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