Giudicato e regolarizzazione contributiva: no a duplicazione risarcitoria (TAR Sicilia n. 1478 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la liquidazione dell’imposta di registro operata dall’Agenzia delle Entrate non costituisce criterio vincolante per la determinazione del debito civilistico accertato dal giudicato, rispondendo a logiche esclusivamente fiscali. Il risarcimento del danno liquidato per equivalente, parametrato anche ai contributi previdenziali che il datore avrebbe dovuto versare, assorbe il pregiudizio da mancata copertura contributiva: la successiva condanna alla regolarizzazione presso l’I.N.P.S. integra una duplicazione risarcitoria per il medesimo danno. La retrodatazione giuridica riconosciuta al dipendente opera ai soli fini dell’anzianità di servizio e non impone obblighi contributivi ulteriori rispetto a quelli già considerati nel risarcimento per equivalente.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza n. 1607/2014, con la quale il medesimo Tribunale aveva riconosciuto il suo diritto all’assunzione, con retrodatazione ai fini giuridici, e il diritto al risarcimento del danno patrimoniale. La condanna era stata determinata per criteri, ragguagliando la somma al 50% di quanto sarebbe stato dovuto a titolo di emolumenti, T.F.R. e contributi per il periodo compreso tra il 21 settembre 1985 e il 14 ottobre 1987, oltre rivalutazione e interessi.

Il ricorrente lamenta un adempimento parziale: il Comune avrebbe corrisposto una somma inferiore al dovuto, come emergerebbe dalla base imponibile indicata dall’Agenzia delle Entrate ai fini dell’imposta di registro, e non avrebbe mai regolarizzato la posizione contributiva. Il Comune resiste, sostenendo di aver saldato il debito secondo conteggi condivisi dal ricorrente e che il risarcimento liquidato avrebbe natura onnicomprensiva. L’I.N.P.S. si costituisce senza svolgere difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la sentenza da ottemperare, rilevando che essa non liquidava un importo specifico, ma fissava i criteri di determinazione. Da qui l’interlocuzione tra le parti e l’elaborazione di conteggi differenti. Il TAR esamina la documentazione e osserva che i calcoli inizialmente proposti dal difensore del ricorrente quantificavano il credito in una somma superiore a quella poi corrisposta, mentre il prospetto del Comune applicava i criteri fissati in sentenza.

Determinante è la nota con cui il legale del ricorrente, riesaminati i conteggi, ne riconosceva l’errore e confermava la correttezza dell’elaborazione dell’Ente. Su tale importo, pari a € 40.029,78, il Comune provvedeva al riconoscimento del debito fuori bilancio e al pagamento. Il TAR verifica i conteggi per le tre annualità, che sommano € 39.912,97, e conclude che l’Ente ha versato una somma persino superiore al dovuto.

La pretesa di ulteriori somme, fondata sulla valutazione dell’Agenzia delle Entrate, è respinta: quella stima risponde a esigenze fiscali e non può assurgere a criterio vincolante del rapporto civilistico, né sovvertire la quantificazione risultante dall’applicazione dei criteri del giudicato.

Quanto alla regolarizzazione contributiva, il Collegio richiama l’orientamento consolidato sulla distinzione tra retrodatazione giuridica ed economica nel pubblico impiego: la prima ricostruisce la carriera, la seconda è esclusa per la natura sinallagmatica della retribuzione. La sentenza n. 1607/2014 aveva riconosciuto la sola restitutio in integrum giuridica e, sul piano patrimoniale, un risarcimento per equivalente che includeva espressamente il parametro dei contributi. Accogliere la domanda di versamento all’I.N.P.S. comporterebbe un’indebita duplicazione del ristoro per lo stesso pregiudizio.

Il ricorso è quindi integralmente respinto e le spese di lite sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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