Divieto detenzione armi per inaffidabilità prefettizia e custodia non diligente (TAR Lombardia n. 233 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione prefettizia di inaffidabilità all’uso delle armi, che sorregge il divieto di detenzione ex art. 39 TULPS, può fondarsi sulle scorrette modalità di custodia dell’arma rinvenuta fuori dall’armadio blindato. L’assenza di conviventi non esclude la prognosi di possibile abuso, poiché un’arma non diligentemente custodita può essere usata o sottratta anche da terzi occasionalmente presenti nell’immobile o in via accidentale. La versione difensiva della manutenzione in corso, priva di riscontro istruttorio, non vale a smentire l’accertamento operato dagli organi di polizia.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto con cui la Prefettura di Mantova ha disposto a suo carico il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 TULPS. Il provvedimento muove dalla segnalazione dei Carabinieri, che durante un controllo presso l’abitazione avevano accertato la presenza di una carabina e delle relative munizioni fuori dall’armadietto metallico. Per questi fatti il ricorrente è stato deferito per il reato di omessa custodia di armi e munizioni ex art. 20 legge n. 110/1975, con sequestro dell’arma e ritiro cautelare delle restanti.

Esperita la comunicazione di avvio del procedimento e valutata la memoria difensiva, il Prefetto ha ritenuto carenti i requisiti di affidabilità. Il ricorrente deduce eccesso di potere per presupposto erroneo, difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando che l’Amministrazione non avrebbe considerato le giustificazioni offerte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare l’istanza di rinvio dell’udienza, non ravvisando i presupposti di eccezionalità richiesti dall’art. 73 comma 1-bis c.p.a.: la documentazione prodotta non dà evidenza dell’assoluta impossibilità del difensore di presenziare, riferendosi a una prescrizione diagnostica valida per 180 giorni dal rilascio.

Nel merito il ricorso è infondato. La valutazione prefettizia di inaffidabilità è ragionevolmente fondata sulle scorrette modalità di custodia dell’arma, rinvenuta in camera da letto e collocata fuori dall’apposito armadio blindato. Da tale circostanza l’Amministrazione ha desunto una situazione di potenziale pericolo nell’uso delle armi.

Il Tribunale chiarisce che un’arma detenuta fuori dagli appositi armadietti potrebbe essere usata o sottratta da soggetti che, anche occasionalmente, si trovano nell’immobile non abusivamente. Il dato dell’assenza di conviventi non può garantire, qualora la custodia non sia diligente, che della stessa possa essere compiuto un abuso, anche da parte di terzi o accidentalmente, secondo il richiamato C.d.S., III, n. 7737/2022.

La versione del ricorrente, secondo cui al momento del controllo sarebbe stato intento alla manutenzione dell’arma, è smentita dall’annotazione di servizio dei Carabinieri del 10.9.2024, nella quale egli si giustificava affermando che l’arma non entrava nell’armadietto perché troppo piccolo e già occupato. Tali dichiarazioni, trasfuse in un atto dotato di fede privilegiata e non impugnato con querela di falso, indicano che il ricorrente non disponeva di un luogo stabilmente destinato all’idonea custodia dell’arma, come confermato dallo stesso ricorso laddove si afferma l’intenzione di riporla nel giardino di proprietà.

La valutazione negativa di affidabilità e il divieto risultano pertanto legittimamente ancorati a fatti che giustificano la prognosi di possibile abuso dell’arma. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in € 2.500,00 oltre accessori, e con ordine di oscuramento delle generalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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