Istruttoria reiterata e onere documentale dell’amministrazione: l’accoglienza non si prescrive con il silenzio (TAR Lombardia n. 903 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avente ad oggetto il diniego di attivazione delle misure di accoglienza per richiedenti asilo, l’amministrazione resistente è gravata da uno specifico onere documentale: la mera produzione di una relazione sui fatti di causa non è satisfattiva dell’incombente istruttorio disposto dal giudice, ove questi abbia richiesto il deposito dei provvedimenti conclusivi del procedimento. L’inerzia o l’incompletezza documentale dell’amministrazione non può tradursi in un pregiudizio per il richiedente, né può supplire alla necessità di verificare in concreto la sussistenza dei presupposti per l’accoglienza. Il giudice, pertanto, può legittimamente reiterare l’istanza istruttoria, fissando una nuova camera di consiglio per il prosieguo della trattazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero richiedente asilo, impugnava il decreto con cui la Prefettura competente aveva rigettato la sua istanza di attivazione delle misure di accoglienza. Nel giudizio cautelare, il Tribunale aveva già disposto un incombente istruttorio, ordinando all’amministrazione di depositare una documentata relazione e i provvedimenti conclusivi del procedimento avviato dal richiedente. L’Avvocatura erariale, pur avendo prodotto una relazione della Prefettura di Milano, non aveva tuttavia depositato i provvedimenti richiesti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato che, nonostante l’ordinanza istruttoria n. 722/2026, l’amministrazione non aveva ottemperato integralmente all’ordine del giudice. In particolare, mancavano all’appello i provvedimenti con cui la Prefettura – di Milano o di Varese – aveva concluso il procedimento, elemento essenziale per valutare la fondatezza della domanda cautelare.
Il Collegio ha ritenuto che l’acquisizione di tali atti sia indispensabile per verificare se il diniego di accoglienza sia stato adottato all’esito di un’istruttoria completa e legittima. La relazione depositata dalla difesa erariale, infatti, non può sostituire i provvedimenti conclusivi, poiché solo questi ultimi consentono di apprezzare la concreta motivazione del rigetto e la correttezza del percorso procedimentale seguito.
Alla luce di ciò, il Tribunale ha disposto la reiterazione dell’istanza istruttoria, ordinando al Ministero dell’Interno di depositare i provvedimenti conclusivi del procedimento, e ha fissato una nuova camera di consiglio per il prosieguo della trattazione. L’ordinanza sottolinea come l’onere di cooperazione dell’amministrazione nel giudizio cautelare non si esaurisca in una mera relazione, ma imponga un adempimento documentale puntuale, a tutela del diritto di difesa del ricorrente e della pienezza del contraddittorio.
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Nota della Redazione
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