Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Lombardia n. 1068 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 opera quale condizione dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni dello Stato. Decorso inutilmente tale termine e accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione al titolo, nominando sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia. La serialità del contenzioso e l’assenza di copertura finanziaria non integrano ragioni idonee a giustificare la riunione dei ricorsi né la riduzione delle spese in danno dei ricorrenti vittoriosi.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito ai sensi degli artt. 114 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro. Quel provvedimento aveva accertato il suo diritto a ricevere la Carta elettronica del docente per tre annualità scolastiche, nella misura di € 500,00 per ciascuna, condannando l’amministrazione a mettere a disposizione la Carta o altro equipollente.

La sentenza, notificata ai fini esecutivi, non è stata appellata ed è passata in giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è rimasto inerte, omettendo di rilasciare la Carta e di accreditare le somme, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Ministero si è costituito eccependo le difficoltà organizzative legate alla serialità del contenzioso, con migliaia di ricorsi identici in Lombardia e sentenze difficilmente attuabili in assenza di copertura finanziaria. Ha chiesto la riunione dei numerosissimi ricorsi per ottemperanza, quanto meno per quelli proposti dal medesimo studio legale, e l’adeguamento delle spese in ragione della trattazione unitaria.

Il Collegio ha respinto l’istanza di riunione, per difetto dei presupposti di connessione oggettiva e soggettiva: le sentenze azionate e le parti ricorrenti sono di volta in volta diverse. Non basta l’identità della materia e delle questioni dibattute, né l’identità parziale, a gruppi, dello studio legale patrocinatore.

La finalità di ridurre l’onere delle spese a carico dell’amministrazione, pur comprensibile, non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, riducendo o annullando le loro possibilità di conseguire il ristoro delle spese. Le somme oggetto di lite sono individualmente esigue e verrebbero ulteriormente minimizzate dall’onere, per la parte vittoriosa, di pagare il compenso del proprio difensore. Il Collegio ha precisato che a conclusioni diverse è solito pervenire quando l’amministrazione provvede in corso di causa, ravvisando in tal caso giusti motivi di compensazione delle spese.

Nel merito il ricorso è fondato. La sentenza azionata è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Sono quindi soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e non è contestato il perdurante inadempimento.

Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della Direzione generale competente, senza liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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