Illegittima la sindacabilità del merito dei quesiti di concorso da parte del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 11439 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La selezione e l’individuazione dei quesiti di una prova concorsuale rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile in sede giurisdizionale solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi, non potendo il giudice amministrativo sostituire il proprio sindacato alla valutazione della commissione. La circostanza che la prova verta su quesiti di natura giuridica non differenzia l’intensità del sindacato, poiché essa non attiene ai presupposti e ai limiti della giurisdizione ma all’ambito valutativo proprio della commissione di concorso. I quesiti possono presentare margini di interpretazione, compatibili con il profilo professionale richiesto, purché non risultino oggettivamente errati. La mancata correzione di più quesiti, a fronte della rettifica di uno solo, conferma che le decisioni sul contenuto delle domande appartengono al merito amministrativo.
Il Fatto
Una docente di ruolo, esclusa dalla procedura riservata di reclutamento di dirigenti scolastici per il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 60/100 (avendo conseguito 58/100), ha impugnato gli atti della procedura concorsuale di cui al D.M. n. 107/2023. La ricorrente ha dedotto l’esistenza di quesiti con risposte erronee o ambigue e la presenza di disservizi organizzativi che avrebbero compromesso lo svolgimento della prova scritta. Ha inoltre censurato la mancata rettifica del punteggio dopo la correzione in autotutela di un singolo quesito. Il giudizio, integrato da plurimi motivi aggiunti avverso gli atti successivi della procedura, è stato respinto in primo grado e confermato in appello dal Consiglio di Stato con riferimento alla fase cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso richiamando il costante orientamento secondo cui la selezione dei quesiti rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo in presenza di vizi manifesti. Sulle specifiche contestazioni relative a due domande, il TAR ha ritenuto le risposte indicate come corrette
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Nota della Redazione
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