Sopravvenuta carenza di interesse se il secondo diniego non è impugnato (TAR Lombardia n. 3759 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il diniego di permesso di costruire in sanatoria è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotti un nuovo provvedimento che si pronunci sul medesimo oggetto, sostanzialmente sostitutivo del precedente, e questo non venga impugnato. L’atto successivo, essendo autonomamente lesivo e tale da ridefinire in modo compiuto l’assetto degli interessi, supera il provvedimento originariamente impugnato e ne esaurisce la capacità lesiva. Ne deriva che il ricorrente non trarrebbe alcuna utilità dall’eventuale annullamento dell’atto superato. Ai fini della regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, è sufficiente riscontrare la legittimità di una delle autonome motivazioni dell’atto plurimotivato per sorreggere il provvedimento e condurre al rigetto integrale del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un immobile residenziale interessato da lavori di demolizione e ricostruzione autorizzati con permesso di costruire, ha impugnato il preavviso di diniego, il provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e l’ordinanza di sospensione dei lavori, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.

Nel corso del giudizio la società ha presentato una nuova istanza di sanatoria, sulla quale l’amministrazione si è pronunciata negativamente con provvedimento del 31.03.2025, non impugnato. All’udienza del 12.11.2025 il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la richiesta di rinvio dell’udienza, non formalizzata dalla ricorrente e priva dei presupposti richiesti dall’art. 73, comma 1 bis c.p.a., rilevando che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

La ragione risiede nel provvedimento del 31.03.2025, con cui l’amministrazione ha respinto la seconda istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, ribadendo il difetto di doppia conformità per mancata verifica dei parcheggi e del rapporto di permeabilità. Tale atto, non impugnato e divenuto definitivo, supera il precedente e determina in via esclusiva l’attuale lesione alla sfera giuridica della ricorrente.

Il Collegio sottolinea che l’amministrazione ha comunque esaminato la nuova domanda con una rinnovata istruttoria e proprie motivazioni, che richiamano quelle del diniego sub iudice. Ne deriva che il provvedimento originario non produce più alcun effetto, essendo stato adottato un atto sostanzialmente sostitutivo, autonomamente pregiudizievole e idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi. L’eventuale annullamento dell’atto superato non arrecherebbe alcuna utilità alla ricorrente.

Quanto alle spese, regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, il Collegio rileva l’infondatezza del ricorso: il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato e il contraddittorio endoprocedimentale è stato correttamente svolto. Essendo stato impugnato un atto plurimotivato, è sufficiente riscontrare la legittimità di una delle autonome motivazioni per sorreggere la decisione, rendendo superfluo l’esame delle altre (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 11285 del 2023; Sez. V, n. 6190 del 2019). Nel merito, la doppia conformità non è stata dimostrata né con parcheggi nel lotto pertinenziale né con il reperimento entro la distanza massima di 400 metri.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile e la ricorrente condannata alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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