Cessazione della materia del contendere e spese nel silenzio sull’accesso (TAR Lombardia n. 3756 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti, la sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti in pendenza del giudizio, con piena realizzazione dell’interesse sostanziale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il discrimen rispetto alla sopravvenuta carenza di interesse risiede nel carattere satisfattivo, e non ostativo, del provvedimento adottato dall’amministrazione. La declaratoria di cessazione non preclude la condanna alle spese: il tardivo riscontro all’istanza, in assenza di elementi idonei a giustificare il ritardo, integra un comportamento processuale contrario a buona amministrazione e giustifica la refusione in favore della parte ricorrente.

Il Fatto

La società ricorrente presentava in data 22.05.2025 un’istanza di accesso agli atti per l’attuazione del Programma Integrato d’Intervento relativo ad aree site in Affori lungo la linea ferroviaria sino alla Strada Provinciale Comasina e al confine con la Villa Litta. Non ottenendo riscontro, proponeva ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., notificato l’08.07.2025 e depositato il 24.07.2025, per l’annullamento del silenzio-rigetto del Comune e per la condanna all’ostensione.

Con mail del 02.10.2025, l’amministrazione comunale comunicava la data del 06.10.2025 per eseguire l’accesso. Con memoria del 09.10.2025 la difesa comunale chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. All’udienza del 04.11.2025 il difensore della ricorrente confermava l’avvenuta ostensione, chiedendo però la condanna del Comune alle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’amministrazione, in pendenza del giudizio, ha adottato il provvedimento favorevole alla parte ricorrente, con piena realizzazione del suo interesse sostanziale. Su questa base riconosce integrata la fattispecie di cessazione della materia del contendere.

Il Tribunale richiama il consolidato indirizzo ermeneutico che distingue la cessazione dalla sopravvenuta carenza di interesse. La prima postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso all’azione, rendendo inutile la prosecuzione del processo. La seconda ricorre quando sopravvenga un assetto ostativo alla realizzazione di quell’interesse, con impossibilità sopravvenuta di conseguire il bene della vita ambito.

La cessazione, precisa il Collegio, può derivare anche dall’adozione in pendenza del giudizio di un provvedimento favorevole al ricorrente. La norma di riferimento è l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che consente di accertare con sentenza di merito l’avvenuta realizzazione dell’interesse sostanziale per effetto di una determinazione amministrativa assunta autonomamente nel corso del processo. Viene richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224.

Accertata la cessazione, il Tribunale affronta la domanda di condanna alle spese. Dagli atti emerge un’istanza presentata il 22.05.2025, la notifica del ricorso l’08.07.2025 e la comunicazione alla controinteressata ex art. 3 del d.P.R. n. 184/2006 solo il 28.08.2025. In assenza di opposizione, il 02.10.2025 l’amministrazione comunicava l’esito positivo dell’accesso.

Non emergono elementi idonei a giustificare il tardivo riscontro comunale. Il Collegio, pertanto, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna il Comune alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, nonché al contributo unificato ove versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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